COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 03.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. SANGIORGINA IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL’IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” DA PARTE DELLA S.S. SAN GIOVANNI A.S.D. NELLA GARA S.GIOVANNI – SANGIORGINA, DISPUTATA IL 22.09.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 03.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. SANGIORGINA IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL’IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” DA PARTE DELLA S.S. SAN GIOVANNI A.S.D. NELLA GARA S.GIOVANNI - SANGIORGINA, DISPUTATA IL 22.09.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B”. Con raccomandata spedita il 24.09.2013, la Società Sportiva SANGIORGINA presentava reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 23.09.2013) relativo alla gara S.GIOVANNI - SANGIORGINA, valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Promozione, girone “B”, disputatasi a Trieste in data 22.09.2013 e conclusasi con il risultato di 1-1. La S.S. Sangiorgina eccepiva nel proprio gravame che la S.S. S.Giovanni non aveva ottemperato a quanto previsto dal comunicato ufficiale n. 1 dell’1.07.2013 in merito alla regola relativa all’impiego di calciatori “giovani” in vigore per la stagione sportiva 2013-2014. La reclamante deduceva, infatti, che al 24’ del 2° tempo della gara suindicata la Società Sportiva San Giovanni aveva effettuato una sostituzione irregolare, facendo uscire il n. 10 Marocco Marco (nato il 15.04.1994) cui subentrava il n. 17 Fratnik David (nato il 18.09.1982); a seguito di tale sostituzione, la S.S. San Giovanni rimaneva in campo con un solo calciatore “giovane”, il n. 6 Catera Simone (nato il 18.03.1995). Sulla base di quanto suesposto, la S.S. Sangiorgina chiedeva che non venisse omologato il risultato conseguito sul campo dalle due squadre. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, è stato corredato dal bonifico bancario attestante il versamento della somma corrispondente alla tassa reclamo e dalla prova dell’invio per raccomandata della contestuale comunicazione alla Società Sportiva S.Giovanni, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S. Quest’ultima Società S.S. S.Giovanni non ha presentato, entro i termini prescritti, alcuna controdeduzione in merito al predetto reclamo. LE NORME CHE REGOLANO L’OBBLIGO DELL’IMPIEGO DEI CALCIATORI “GIOVANI” NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE L’art. 34 delle N.O.I.F. stabilisce limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e l’art. 34 bis recita: “1. Le norme sull’ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare. 2. Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordinamento interno delle Leghe, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” La Lega Nazionale Dilettanti, con proprio comunicato ufficiale n. 1 dell’1.07.2013 (pagine 6 e 7) ha poi stabilito che “nelle singole gare dell’attività ufficiale 2013/2014, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dall’1.1.1994 in poi; - 1 nato dall’1.1.1995 in poi.” Ha altresì stabilito che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. La Lega Nazionale Dilettanti, nel citato C.U., ha infine rappresentato che l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/L.N.D., con proprio comunicato ufficiale n. 1 dell’1.07.2013 (pag. 16), ha riproposto interamente le suindicate disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti per quel che concerne l’obbligo dell’impiego dei calciatori “giovani” nei campionati di Eccellenza e Promozione nell’ambito del Friuli Venezia Giulia stesso, per la stagione sportiva 2013/2014. GLI ACCERTAMENTI ESPERITI Questo giudice sportivo territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, giusta quanto previsto dall’art. 29/7 e dall’art. 46/3 del C.G.S., procedeva all’espletamento degli accertamenti in merito a quanto eccepito dalla reclamante, dai quali è emerso quanto segue. - Dai documenti ufficiali relativi alla gara in questione (rapporto dell’arbitro e distinta dei calciatori della S.S. San Giovanni partecipanti all’incontro) è stato rilevato che il S.Giovanni aveva impiegato regolarmente, dall’inizio della gara stessa e fino al 24’ del 2° tempo, due calciatori “giovani”, rientranti nelle suindicate fasce di età, e cioè il n. 6 CATERA Simone (nato il 18.03.1995) e il n. 10 MAROCCO Marco (nato il 15.04.1994); - al 24’ del 2° tempo, il S.Giovanni effettuava una prima sostituzione facendo uscire uno dei due calciatori “giovani” utilizzati fino a quel momento e cioè il n. 10, Marocco Marco, cui subentrava il n. 17, Fratnik David (nato il 18.09.1982 e non rientrante fra le menzionate fasce di età); dopo la suddetta sostituzione, il S.Giovanni impiegava un solo calciatore “giovane”, in luogo dei due previsti dalla norme, fino al 26’ del secondo tempo allorché provvedeva ad una seconda sostituzione e cioè del n. 7, ZOLDAN Davide (nato il 04.06.1988), con il n. 16, MEULA Lorenzo (nato il 10.08.1995 e quindi rientrante nella fasce di età stabilite per i calciatori “giovani”); dal 26’ del secondo tempo e fino alla fine dell’incontro, la S.S. S.Giovanni utilizzava nuovamente i due “giovani” aventi i requisiti anagrafici previsti dalla norma e cioè il n. 6 (Catera) ed il n. 16 (Meula); - il S.Giovanni effettuava poi al 36’ del 2° tempo una terza sostituzione che riguardava calciatori non rientranti nella fasce di età previste per i “giovani” (usciva il n. 3, cui subentrava il n. 14); - questo giudice sportivo ha chiesto all’arbitro la conferma delle sostituzioni effettuate dalla S.S. S.Giovanni nel citato incontro ed il direttore di gara, con e-mail del 24.09.2013, ha ribadito quanto riportato nel rapporto, aggiungendo che tra la prima e la seconda sostituzione effettuata dalla società ospitante S.Giovanni (tra il 24’ ed il 26’ del 2° tempo), periodo in cui il S.Giovanni stesso aveva in campo un solo calciatore “giovane”, il gioco era ripreso regolarmente; - dagli atti si rileva, infine, che, nella circostanza, la S.S. S.Giovanni non era esonerata dall’obbligo suindicato consistente nell'avere in campo almeno due calciatori “giovani” in quanto non si erano verificati, durante la gara e fino al 24’ del secondo tempo, i casi previsti dalle norme (espulsioni dal campo di calciatori “giovani” ed infortuni degli stessi dopo che le sostituzioni a disposizione erano state già effettuate dalla società). CONCLUSIONI Dalla documentazione in possesso è stato accertato inequivocabilmente che la S.S. S.Giovanni non aveva utilizzato, contemporaneamente, per tutta la durata della gara, almeno due calciatori aventi i requisiti anagrafici sopra specificati (uno nato dall’1.1.1994 in poi ed uno nato dall’1.1.1995 in poi) e che quindi aveva violato specifiche disposizioni valenti per l’ordinamento federale. Infatti dal 24’ al 26’ del secondo tempo, il S.Giovanni aveva impiegato un solo calciatore “giovane” e cioè il n. 6 CATERA Simone (nato il 18.03.1995), avendo sostituito proprio al 24’ della ripresa il n. 10 Marocco Marco (nato il 15.04.1994) con il n. 17 FRATNIK David (nato il 18.09.1982), disattendendo la più volte menzionata norma e concretando una situazione di irregolarità per circa due minuti, durante i quali, come già sopra enunciato, il gioco si era svolto regolarmente. Al riguardo, si rappresenta che, come espresso, con indirizzo costante, dalla Commissione di Appello Federale – C.A.F. – (che fino al 2007 era organo di giustizia sportiva competente a giudicare in ultima istanza) la violazione degli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. e delle disposizioni della L.N.D. pubblicate sul citato C.U.n. 1 riguardanti la fattispecie in esame, comporta, ai sensi del menzionato art. 17, punto 5, C.G.S., l’automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine all’incidenza causale che la partecipazione alla gara, anche solo per pochi minuti, del calciatore che non ne aveva titolo possa avere avuto sull’andamento della gara stessa; non sussiste, pertanto, alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, impossibilitato in tal modo a valutare, come sopra detto, circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarità della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazione delle prescrizioni federali. Ne discende che la prima conseguenza è quella prescritta dal menzionato art. 17, punto 5, del C.G.S., che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; - omissis – “ Il reclamo presentato dalla S.S. Sangiorgina viene pertanto accolto. Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: 1) accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D. Società Sportiva Sangiorgina e dispone la restituzione alla medesima della tassa reclamo (art. 33, punto 13, C.G.S.); 2) infligge alla Società Sportiva S.Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara S.GIOVANNI – SANGIORGINA del 22.09.2013 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); 3) inibisce fino all’11 ottobre 2013 il Signor VENTURA Spartaco, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.S. S.Giovanni nella gara del 22.09.2013, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.
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