COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FIUMINATA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE URANO CAMPIGLIONE/FIUMINATA DEL 14.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 33 del 18.9.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. FIUMINATA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE URANO CAMPIGLIONE/FIUMINATA DEL 14.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 18.9.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MESCHINI Emiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento apostrofava il direttore di gara con espressioni offensive ed irriguardose”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Fiuminata, chiedendo l’annullamento della squalifica per due giornate di gara inflitta al proprio tesserato ovvero, in subordine, la riduzione della stessa, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Meschini Emiliano responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Meschini: 1) espulsione per doppia ammonizione (una giornata); 2) espressioni offensive rivolte all’arbitro (due giornate); • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Meschini, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo; • visto l’art. 19, commi 4, lett. a), e 10 del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla POL. FIUMINATA ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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