COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 09/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS MACERATA/PORTO POTENZA CALCIO DELL’8.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 33 del 18.9.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 09/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS MACERATA/PORTO POTENZA CALCIO DELL’8.9.2013 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 18.9.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Porto Potenza Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 3 a 0, e la penalizzazione di un punto in classifica, a seguito della sospensione definitiva dell’incontro decretata dall’arbitro per l’abbandono del terreno di gioco da parte di tutti i calciatori e dirigenti della società ospite, seguita all’aggressione - pugno al volto - subita da un proprio calciatore da parte di un sostenitore locale che, scavalcando la rete di recinzione, era entrato sul terreno di gioco. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Porto Potenza Calcio assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e, sull’assunto che la mancata prosecuzione dell’incontro fosse addebitabile alla società avversaria, avendo un sostenitore della stessa invaso il terreno di gioco, colpito un calciatore della squadra ospite con un pugno al volto e, quindi, indotto il direttore di gara a concludere anticipatamente l’incontro, ne chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione. A dire della reclamante, i propri calciatori e dirigenti abbandonarono il terreno di gioco solo dopo che l’arbitro, senza peraltro chiedere nulla agli interessati, aveva già decretato la fine dell’incontro. Peraltro, non avendo coinvolto e, comunque, non avendo informato alcuno dei propri calciatori e dirigenti della sua decisione di sospendere definitivamente l’incontro, non avrebbe seguito la procedura prevista dalla normativa Federale in materia. Inoltre, lo stesso direttore di gara avrebbe replicato al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra del Porto Potenza Calcio dicendogli che era inutile, stante la definitività della sua decisione, richiamare i propri calciatori, nonostante la disponibilità in tale senso dallo stesso manifestargli. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame ribadendo le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - che, al diciottesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, entrò sul terreno di gioco un sostenitore della squadra locale che colpì con un pugno il calciatore del Porto Potenza Calcio che era stato appena espulso, dileguandosi subito dopo; - che prima di ogni sua decisione, la squadra ospite, su disposizione dei propri dirigenti, abbandonò il terreno di gioco, facendo rientro negli spogliatoi; - che, sussistendone le condizioni, era sua intenzione riprendere la gara; - di avere sospeso definitivamente l’incontro in quanto in campo era rimasta la sola squadra ospitante; - che mai il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della reclamante gli chiese di riprendere il giuoco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che l’arbitro, riportata la calma in campo dopo l’episodio di violenza perpetrato da un sostenitore locale nei confronti di un calciatore della squadra ospite espulso, non poté riprendere la gara, come aveva deciso, poiché tutti i componenti della squadra della reclamante avevano, nel frattempo, abbandonato il terreno di gioco; • ritenuto che, alla stregua del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, non appare giustificato il rifiuto della ripresa della gara da parte dell’A.S.D. Porto Potenza Calcio, laddove gli atti ufficiali soddisfacentemente attestano il ripristino della regolarità in campo e fuori; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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