COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 Del 03.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.2. RICORSO A.P. CLITERNINA – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA CLITERNINA – US FORNELLI DELL’ 08.09.2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 1^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 Del 03.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.2. RICORSO A.P. CLITERNINA - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA CLITERNINA – US FORNELLI DELL’ 08.09.2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 1^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: - la società Cliternina ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; - la società US Fornelli ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito secondo la vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Cliternina chiede per la gara in epigrafe l’applicazione ai danni della società US Fornelli della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nella gara medesima il calciatore FRARACCIO Emanuel che, a detta della reclamante, non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato. Nella stagione sportiva 2012/2013 il FRARACCIO ha disputato il Campionato Juniores in quanto tesserato per la società Atletico Sessano. Lo stesso calciatore veniva squalificato per una gara effettiva per essere stato espulso e per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione), entrambe con CU n. 104 del 02/05/2013 del CR Molise da scontare, a detta della reclamante, nella gara in epigrafe in quanto lo stesso calciatore non avrebbe più l’età per essere ricompreso nella categoria Juniores. Per questi motivi la società Cliternina chiede la vittoria a tavolino; nelle proprie controdeduzioni, la società US Fornelli chiede in via preliminare la inammissibilità del ricorso presentato dalla controparte in quanto proposto oltre il termine di sette giorni dalla disputa della gara in assenza di preannuncio come si evince dal reclamo e copia della raccomandata del 19/09/2013 allegati alle controdeduzioni (allegato però mancante). In via subordinata la società US Fornelli afferma la regolarità della posizione del calciatore FRARACCIO. Lo stesso, infatti, avrebbe dovuto scontare la squalifica residuale nel Campionato Juniores 2013/2014 in quanto “fuori-quota” essendo nato il 20.02.1994, ai sensi dell’art. 22, comma 6 CGS. Infine la società US Fornelli contesta la richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 CGS in quanto il FRARACCIO è subentrato all’80’ del secondo tempo, con il risultato già fissato sul 2-0 a favore della società US Fornelli, risultato poi finale. Chiede pertanto in via preliminare di dichiarare inammissibile il reclamo ed in via subordinata di rigettarlo e di confermare il risultato conseguito sul campo e cioè Cliternina – US Fornelli 0-2. Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Cliternina è ammissibile; da quanto in atti risulta infatti che la raccomandata del reclamo è stata inviata dalla medesima società all’US Fornelli alle ore 13.02 del 14/09/2013, mentre la stessa è stata inviata al GST alle ore 13.05 del 14/09/2013. Per quanto riguarda la regolarità della posizione del calciatore FRARACCIO, la fattispecie è regolata dall’art. 22 CGS “Esecuzione delle sanzioni”, che al comma 3 recita “II CALCIATORE COLPITO DA SQUALIFICA PER UNA O PIÙ GIORNATE DI GARA DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLE GARE UFFICIALI DELLA SQUADRA NELLA QUALE MILITAVA QUANDO È AVVENUTA L'INFRAZIONE CHE HA DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO NEL COMMA 6.” e nel citato comma 6 “LE SQUALIFICHE CHE NON POSSONO ESSERE SCONTATE, IN TUTTO O IN PARTE, NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CUI SONO STATE IRROGATE, DEVONO ESSERE SCONTATE, ANCHE PER IL SOLO RESIDUO, NELLA STAGIONE O NELLE STAGIONI SUCCESSIVE. QUALORA IL CALCIATORE COLPITO DALLA SANZIONE ABBIA CAMBIATO SOCIETÀ, ANCHE NEL CORSO DELLA STAGIONE, O CATEGORIA DI APPARTENENZA IN CASO DI ATTIVITÀ DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, LA SQUALIFICA È SCONTATA, IN DEROGA AL COMMA 3, PER LE RESIDUE GIORNATE IN CUI DISPUTA GARE UFFICIALI LA PRIMA SQUADRA DELLA NUOVA SOCIETÀ O DELLA NUOVA CATEGORIA DI APPARTENENZA IN CASO DI ATTIVITÀ DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA……omissis”. Pertanto è inequivocabile che la prima delle due gare di squalifica residuali doveva essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società e quindi nella gara in epigrafe. Infine la società US Fornelli contesta la richiesta di applicazione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 CGS. Invero lo stesso articolo, al comma 5, testualmente recita: “LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA È INFLITTA, NEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 29, COMMI 7 E 8 (POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI), ALLA SOCIETÀ CHE: A) FA PARTECIPARE ALLA GARA CALCIATORI SQUALIFICATI O CHE COMUNQUE NON ABBIANO TITOLO PER PRENDERVI PARTE; …. OMISSISS”. Per tutti questi motivi, in applicazione dell’art. 17, comma 5 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo proposto dalla società Cliternina; 2. di infliggere alla società US Fornelli la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di comminare alla società US Fornelli un’ammenda di Euro 250,00; 4. di inibire il dirigente PETRARCA Domenico (US Fornelli) fino a tutto il 31 ottobre 2013; 5. di squalificare per un’ulteriore gara effettiva il calciatore FRARACCIO Emanuel. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti in ordine all’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.
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