COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società POL. D. GAVIESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 17 del 19.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASCA – GAVIESE disputata in data 15.9.2013, Campionato di Promozione Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società POL. D. GAVIESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 17 del 19.9.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASCA – GAVIESE disputata in data 15.9.2013, Campionato di Promozione Girone D Con ricorso inviato in data 20.9.2013 la Società GAVIESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore PORTARO Domenico e ne chiede la riduzione. La società ricorrente nega le intemperanze verbali del proprio giocatore nei confronti dell’arbitro, affermando che dopo l’espulsione avvenuta per doppia ammonizione il PORTARO è stato accompagnato negli spogliatoi da un dirigente e che le gravi ingiurie nei confronti dell’arbitro riportate dall’assistente di linea provenivano dalla tribuna e sono addebitabili al pubblico. La sanzione inflitta, viene comunque ritenuta eccessiva. Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale (e degli assistenti) costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo chiaro il preciso rapporto dell’assistente, che riferisce come il PORTARO, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, da fuori del recinto di gioco abbia, per tre volte rivolto insulti alla madre del direttore di gara. Appare tuttavia equo contenere la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado entro i due turni di squalifica in considerazione del fatto che trattasi di condotta semplicemente ingiuriosa, seppure connotata di insulti gravi e volgari, riconducibile alla rabbia conseguente all’espulsione e circoscritta agli attimi immediatamente successivi Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore PORTARO Domenico determinandone la durata a due gare.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it