COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della A.C.D. BRIGA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 17 del 19.09.2013, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 30.4.2014 al proprio massaggiatore BOGHI Alessandro (gara Virtus Cusio/Briga del 11.9.2013, valida per la Coppa Italia Dilettanti cat. Promozione)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 03.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della A.C.D. BRIGA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul
comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 17 del 19.09.2013, con il quale veniva
comminata la squalifica sino al 30.4.2014 al proprio massaggiatore BOGHI Alessandro (gara
Virtus Cusio/Briga del 11.9.2013, valida per la Coppa Italia Dilettanti cat. Promozione)
Con il ricorso in oggetto la A.C.D. BRIGA richiede una riduzione della sanzione comminata al
proprio massaggiatore sig. Boghi Alessandro, affermando che il pur grave e censurabile gesto
compiuto dal medesimo ai danni del direttore di gara non sarebbe stato compiuto con violenza né
con l’intenzione di arrecargli conseguenze fisiche, ma avrebbe costituito unicamente un gesto di
stizza determinato dalla situazione di grande tensione venutasi a creare sul terreno di gioco.
Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, chiarito che
il confronto con il direttore di gara richiesto dalla ricorrente in via subordinata non costituisce un
mezzo di prova ammissibile, ritiene non vi sia motivo per disattendere la descrizione dei fatti come
risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di
giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito che il sig. Boghi Alessandro, entrato in campo per soccorrere un giocatore,
dopo avere lanciato dell’acqua ad un giocatore della squadra avversaria che era stato espulso,
colpiva il direttore di gara con una violenta testata.
Non v’è dubbio pertanto che il gesto compiuto dal sig. Boghi, a prescindere dall’entità più o meno
seria delle conseguenze fisiche, giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal
Giudice Sportivo, che appare equa e commisurata alla gravità dell’accaduto.
E’ opportuno al riguardo sottolineare che le pur apprezzabili scuse, ripetutamente fornite dal
tesserato e rinnovate dalla società, erano sicuramente già state valutate dal Giudice Sportivo nello
stabilire l’entità della sanzione ed avevano consentito di evitare un ulteriore aggravio della stessa.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della A.C.D. BRIGA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di €
130,00 che non risulta versata.
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