COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/ 9/2013 OLMO – FOSSANO CALCIO A.S.D.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/ 9/2013 OLMO - FOSSANO CALCIO A.S.D. La società ASD OLMO, con raccomandata spedita il 30/09/2013 e regolarmente notificata alla controparte, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante lamenta che alla gara oggetto della doglianza la società FOSSANO CALCIO ASD abbia fatto partecipare il giocatore BALLARIO MARCO che non ne aveva titolo in quanto,a suo dire,in costanza di squalifica. Con diffuse argomentazioni, sotto certi aspetti anche di pregevole esposizione, la società OLMO ha inteso dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni richiamandosi all'art.22 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva cui si deve fare riferimento in materia di esecuzione delle sanzioni. Sostiene la reclamante che il BALLARIO MARCO (squalificato per DUE gare, in quanto espulso, con C.U. nº16 del 12/09/2013) ha scontato regolarmente la prima giornata nella gara disputata il 15 settembre contro la società BENARZOLE nel mentre la seconda NON deve intendersi scontata nella gara FOSSANO - CHISOLA del 22 settembre, alla quale il giocatore non ha preso parte, trattandosi di gara non omologata dal G.S. a seguito di un preannuncio di reclamo avanzato dalla stessa società FOSSANO (C.U. nº18 del 24/09/2013). La società OLMO sostiene che la gara FOSSANO - CHISOLA, non avendo conseguito un risultato valido in quanto non ancora omologata da questo G.S., non poteva essere considerata valida ai fini della sanzione da scontare e pertanto il BALLARIO avrebbe dovuto scontare la seconda delle due giornate effettive nella gara immediatamente successiva e cioè OLMO - FOSSANO del 25 settembre 2013, gara oggetto del presente gravame. Per quanto menzionato la società OLMO chiede pertanto che venga inflitta alla società FOSSANO la punizione sportiva della perdita della gara così come previsto dall'art.17 comma 5 lettera a del C.G.S.. Le argomentazioni della reclamante non possono trovare accoglimento presso questo G.S.. E' pur vero quanto affermato dalla società OLMO e che cioè le squalifiche si intendono scontate solo nelle gare che hanno ottenuto un risultato valido ai fini della classifica (art.22 comma 4 del C.G.S.), però nel riportare "parola per parola" il disposto sul suddetto articolo la reclamante omette l'ultima parte dello stesso che risulta dirimente rispetto al caso in esame. Si ritiene pertanto opportuno trascrivere per intero l'art.22 comma 4 del C.G.S. che recita: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art.17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva dagli organi della Giustizia Sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo." Or bene la società FOSSANO CALCIO nel caso di specie si è comportata del tutto correttamente: essa ha fatto scontare al BALLARIO le due giornate di squalifica nelle prime due gare immediatamente successive alla sua espulsione (15/9 - 22/9) impiegandolo poi nella gara OLMO - FOSSANO del 25 settembre. E' vero che il G.S. nel C.U. nº18 del 24/9 ha lasciato in sospeso ogni decisione in merito alla gara FOSSANO - CHISOLA, a seguito del preannuncio, in attesa di ricevere il reclamo con le relative motivazioni. Ma è altrettanto vero che la società FOSSANO CALCIO non poteva certo prevedere, diversamente da quanto afferma la reclamante, quali sarebbero state le decisioni del G.S. circa il reclamo, preannunciato il 23/9, e doveva necessariamente restare in attesa di quanto questo Giudice avrebbe deliberato (delibera pubblicata sul C.U. nº20 del 03/10/2013) per poi attenersi a quanto stabilito anche in ossequio del più volte richiamato art.22 comma 4 del C.G.S. . Inconferente appare poi il richiamo al "rischio sportivo": l'estensione per analogia del concetto tende, nella fattispecie, a creare una norma ad hoc non semplicemente ad estenderne la portata ad un episodio non disciplinato. Atteso quanto dettagliato in premessa e stabilito che il giocatore BALLARIO MARCO aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione, SI DELIBERA - di rigettare il reclamo proposto dalla società OLMO dichiarandolo privo di fondatezza - di confermare l'omologazione della gara, peraltro già riportata sul C.U. nº19 del 27/09/2013, con il risultato conseguito in campo e cioè: OLMO - FOSSANO CALCIO 0-2 - di disporre a carico della società OLMO l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.
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