COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società ASD CALCIO IVREA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 18 del 24.09.2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD CALCIO IVREA – SETTIMO CALCIO disputata in data 22.09.2013, Campionato Eccellenza
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società ASD CALCIO IVREA avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 18 del 24.09.2013 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in
relazione alla gara ASD CALCIO IVREA – SETTIMO CALCIO disputata in data 22.09.2013,
Campionato Eccellenza
Con ricorso inviato in data 01.10.2013, la Società ASD CALCIO IVREA si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore PIEROBON Marco con la squalifica
per tre gare per aver colpito un giocatore avversario. La Società ricorrente chiede la riduzione della
squalifica a giornate due.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
La società ricorrente non contesta che il proprio giocatore abbia posto in essere una condotta
scorretta e pertanto soggetta a sanzione. Rileva piuttosto come il calciatore Pierobon abbia agito
senza la volontà di offendere, ponendo in essere un gesto istintivo (saltare allargando i gomiti) a
scopo puramente difensivo.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti
osservazioni.
Lo stesso ricorrente dà conto di una condotta scorretta e pericolosa, cercando peraltro di sminuirne
la portata e le gravità. Gravità del gesto cristallizzata nel referto arbitrale dove si pone alla base
dell’espulsione del Pierobon la “condotta violenta” di costui, reo di aver “tirato una gomitata al volto
dell’avversario … a gioco in svolgimento e non in possesso di pallone”.
Condotta violenta connotata, per come viene riportato nel referto di gara, da volontarietà e,
pertanto, correttamente valutata. Ove ne fossero conseguite lesioni per il calciatore avversario la
sanzione sarebbe stata più pesante rispetto alle tre giornate inflitte.
La sanzione è pertanto adeguata e proporzionata alla condotta posta in essere.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della ASD CALCIO IVREA, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di
reclamo che non risulta versata.
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