COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. VILLAFALLETTO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 11 del 26/09/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – SAN SEBASTIANO disputata il 22/09/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. VILLAFALLETTO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 11 del 26/09/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – SAN SEBASTIANO disputata il 22/09/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria - Girone O Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 27/09/13, la A.S.D. VILLAFALLETTO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 11 del 26/09/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara VILLAFALLETTO – SAN SEBASTIANO, disputata il 22/09/13 nell’ambito del Girone O del Campionato di Seconda Categoria e chiede che venga adeguatamente ridotta la squalifica per CINQUE gare inflitta al proprio giocatore BODRERO Federico e quella per QUATTRO gare inflitta al proprio giocatore FRAU Davide. Nel suo puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 42° del secondo tempo, allontanava dal campo per somma di ammonizioni il giocatore FRAU Davide, il quale, allontanandosi, lo offendeva pesantemente. Successivamente, al 47° del secondo tempo, procedeva all’espulsione, sempre per somma di ammonizioni, del capitano del VILLAFALLETTO BODRERO Federico, il quale, in un primo tempo si rifiutava di uscire dal campo, ma, dopo due minuti di discussioni, si convinceva ad abbandonare il terreno di gioco, continuando, però, a protestare con termini ingiuriosi nei confronti del direttore di gara. Al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva ad entrare nello spogliatoio, i due suddetti giocatori cercavano con modi bruschi di entrare anche loro per chiedere spiegazioni, ma venivano fermati con molta fatica dal loro dirigente accompagnatore che si prodigava per calmare gli animi. La società reclamante, a discolpa dell’operato dei propri giocatori, asserisce che gli stessi, con il loro comportamento, hanno sempre inteso chiedere chiarimenti sull’operato dell’arbitro senza mai trascendere, anzi, nel caso del giocatore FRAU, smentisce che lo stesso a fina gara si trovasse nei locali dello spogliatoio, essendosi recato fra il pubblico per salutare la moglie incinta ed il suo primogenito di un anno.Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione degli episodi effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena provacirca il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Commissione Disciplinare Territoriale, •ritenuto il comportamento dei due giocatori altamente offensivo, irriguardoso e reiterato nei confronti del direttore di gara; •tenuta in debita considerazione l’aggravante per il ruolo di capitano ricoperto nella circostanza dal giocatore BODRERO Federico; •valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. VILLAFALLETTO, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica per CINQUE gare effettive inflitta al giocatore BODRERO Federico e quella per QUATTRO gare effettive inflitta all’altro giocatore FRAU Davide.
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