COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della S.S.D. STRESA SPORTIVA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Verbano – Cusio – Ossola n. 13 del 26.9.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore PASTORE Alessandro (gara Stresa Sportiva – Omegna Calcio 1906 del 24.9.2013 – Campionato Allievi Provinciali “B” girone A)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della S.S.D. STRESA SPORTIVA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Verbano – Cusio - Ossola n. 13 del 26.9.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore PASTORE Alessandro (gara Stresa Sportiva - Omegna Calcio 1906 del 24.9.2013 - Campionato Allievi Provinciali “B” girone A) Con il ricorso in oggetto la società STRESA SPORTIVA richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato PASTORE Alessandro, pur condannando il comportamento tenuto dal medesimo nei confronti del direttore di gara e ritenendo corretta l’assunzione di un provvedimento sanzionatorio. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di gara, rileva che il giocatore squalificato al termine dell’incontro veniva espulso in quanto teneva un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro; inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava gli insulti e le minacce mentre i dirigenti ed alcuni compagni di squadra tentavano di placarlo. Pur ritenendo quindi che la condotta tenuta dal calciatore debba essere rigorosamente sanzionata, codesta Commissione Disciplinare, in base all’esame del caso concreto e tenuto anche conto del fatto che la società di appartenenza,visto il tenore del ricorso, sarà certamente in grado di rimarcare a sua volta la gravità di quanto accaduto al fine di evitare che episodi del genere possano ripetersi, è dell’avviso possa essere disposta una lieve riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la Commissione RIDUCE a quattro giornate la squalifica comminata al calciatore PASTORE Alessandro. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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