COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 23/5/2013 (prot.n.7653/990 pf 12- 13/SS/vdb) nei confronti di: – Frascati Gianluca (all’epoca) Presidente dell’USD Terlizzi Calcio ; – Ruggiero Giuseppe (all’epoca) dirigente responsabile dell’USD Terlizzi Calcio; – USD Terlizzi Calcio per rispondere – il sig. Gianluca Frascati, della violazione di cui all’art.1, del CGS e dell’art.44, comma 1, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al tesseramento in favore della società USD Terlizzi Calcio del tecnico sig. Giovanni Sasanelli; – il sig. Giuseppe Ruggiero della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS in relazione agli artt.61, comma 1, delle NOIF per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore, le distinte di gara nelle quali era presente il nominativo del sig. Sassanelli quale allenatore, così di fatto certificando la regolarità della posizione di tesseramento del medesimo; – la Società USD Terlizzi Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente accompagnatore.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 23/5/2013 (prot.n.7653/990 pf 12- 13/SS/vdb) nei confronti di: - Frascati Gianluca (all’epoca) Presidente dell’USD Terlizzi Calcio ; - Ruggiero Giuseppe (all’epoca) dirigente responsabile dell’USD Terlizzi Calcio; - USD Terlizzi Calcio per rispondere - il sig. Gianluca Frascati, della violazione di cui all’art.1, del CGS e dell’art.44, comma 1, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al tesseramento in favore della società USD Terlizzi Calcio del tecnico sig. Giovanni Sasanelli; - il sig. Giuseppe Ruggiero della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS in relazione agli artt.61, comma 1, delle NOIF per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore, le distinte di gara nelle quali era presente il nominativo del sig. Sassanelli quale allenatore, così di fatto certificando la regolarità della posizione di tesseramento del medesimo; - la Società USD Terlizzi Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio Dirigente accompagnatore. FATTO In data 19/4/2012 perveniva alla Procura Federale della FIGC, una segnalazione anonima avente ad oggetto la partecipazione, alle gare del campionato di Eccellenza ASD Pro Italia Galatina – USD Terlizzi Calcio del 7/4/2013 e USD Terlizzi Calcio – ASD Manfredonia Calcio del 14/4/2013, del sig. Giovanni Sassanelli (codice 47.267), in qualità di allenatore del Terlizzi, sebbene non tesserato per la medesima società. Disposte dalla Procura Federale le relative indagini è risultato che il sig. Giovanni Sassanellirisultava inserito nei ruoli federali, quale allenatore di base (codice 47.267) con ultimo tesseramento per la stagione 2007-2008 a favore della società Monopoli srl. E’ anche risultato che in occasione delle predette gare del campionato di Eccellenza ASD Pro Italia Galatina – USD Terlizzi Calcio del 7/4/2013 e USD Terlizzi Calcio – ASD Manfredonia Calcio del 14/4/2013, il succitato sig. Sasanelli, veniva indicato quale allenatore per la società USD Terlizzi Calcio, senza essere regolarmente tesserato per la predetta società. E’altresì risultato che il Dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Ruggiero, in occasione di entrambe le suddette gare aveva sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo del sig. Giovanni Sassanelli quale allenatore nonostante non fosse tesserato. Sulla base delle risultanze succitate fornite dall’Inquirente, la Procura Federale, con la su menzionata nota del 23/5/2013, deferiva a questa Commissione le parti e le società innanzi citate per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, con nota del 26/8/2013, disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 22/10/2012 alla quale comparivano: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; - il sig. Frascati Gianluca. Non comparivano, benché regolarmente convocati: - il sig. Ruggiero Giuseppe; - la soc. USD Terlizzi Calcio. Preliminarmente l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale ed il sig. Frascati Gianluca dichiaravano di aver concordato fra loro, ai sensi dell’art.23 CGS, la misura della sanzione così ridotta: - inibizione per la durata di mesi due. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, preso atto della succitata richiesta di sanzione ridotta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione concordata ne disponeva con ordinanza non impugnabile –ai sensi dell’art.23 CGS- l’applicazione, così come indicata in dispositivo. Attesa la non comparsa del sig. Ruggiero Giuseppe e della soc. USD Terlizzi Calcio, e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo ampia discussione chiedeva che fosse affermata la responsabilità del Dirigente suddetto e dell’USD Terlizzi Calcio e che agli stessi fossero inflitte le seguenti sanzioni: - alla soc. USD Terlizzi Calcio l’ammenda di €600,00; - al sig. Ruggiero Giuseppe, Dirigente dell’USD Terlizzi Calcio la inibizione di mesi tre. Comunicato Ufficiale n. 26 – pag. 33 di 36 MOTIVI DELLA DECISIONE Dovendosi ritenere chiuso e definito –ai sensi dell’art.23 n.2 CGS- il procedimento nei confronti del sig. Frascati Gianluca, viene quindi richiamata nel dispositivo la relativa sanzione, come innanzi concordata fra le parti. Per quanto invece attiene alle contestate violazioni nei confronti del sig. Ruggiero Giuseppe va affermata (sulla base della documentazione acquisita al procedimento) la sua responsabilità per tali violazioni. E’ risultato infatti certo che il sig. Ruggiero Giuseppe, nella sua qualità di Dirigente accompagnatore della USD Terlizzi Calcio ha violato l’art.1 comma 1 in relazione all’art.61 delle NOIF, per aver sottoscritto le distinte di gara, nelle quali risultava indicato il nominativo del sig. Giovanni Sassanelli, quale allenatore, ancorchè non tesserato. Va pertanto affermata la responsabilità del sig. Ruggiero Giuseppe per le violazioni contestategli e punito con la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi tre, come da dispositivo. Va anche affermata conseguentemente la responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 commi 1) e 2) CGS dell’USD Terlizzi Calcio che va quindi punita con la sanzione –ritenuta equa - dell’ammenda di €400,00 come da dispositivo. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infligge agli stessi le seguenti sanzioni: 1) al sig. Ruggiero Giuseppe Dirigente dell’USD Terlizzi Calcio la inibizione per la durata di mesi 3; 2) alla soc. USD USD Terlizzi Calcio l’ammenda di €400,00. In applicazione dell’art.23 commi 1 e 2 CGS: al sig. Frascati Gianluca all’epoca Presidente dell’USD Terlizzi Calcio, la inibizione per la durata di mesi Due.
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