COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE del 22 Settembre 2013. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 26 Settembre 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 03.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE del 22 Settembre 2013. (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 26 Settembre 2013 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; Sostiene la reclamante che: - il suo preavviso di reclamo (proposto con fax del 22/9/2013) contenendo tutte le motivazioni per ritenere sussistente un valido reclamo avrebbe dovuto indurre il Giudice Sportivo ad entrare “…..nel merito della vicenda e applicare le sanzioni previste….” (testuale); - il Giudice Sportivo avrebbe dovuto in ogni caso, provvedere d’ufficio all’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico del calciatore De Florio Ivan (in posizione irregolare per squalifica non scontata) e della ASD AQUILE ALLISTE E FELLINE, che tale giocatore aveva utilizzato irregolarmente. - L’esame della documentazione acquisita al presente procedimento, ha evidenziato che la comunicazione del preavviso di reclamo da parte dell’ASD ATLETICO RACALE è stata effettuata il 22/9/2013 alle 19,49 dal numero telefonico 0833/584300 ed indirizzata solo al Giudice Sportivo Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia L.N.D. – FIGC ed alla F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Puglia, non anche all’ASD AQUILE ALLISTE E FELLINE, così come erroneamente affermato con il reclamo. Ne deriva che pur potendo, - in ipotesi- ritenere il preavviso di reclamo succitato (per le motivazioni ivi riportate) convertibile in ricorso, sarebbe stato in ogni caso inammissibile per violazione dell’art. 33 n. 5 CGS, atteso il mancato contestuale invito alla controparte succitata. Non senza evidenziare che con il preavviso di reclamo più volte citato, la reclamante si era espressamente riservata “….nei termini di legge di presentare reclamo…..”, non più inoltrato nei termini di cui al C.U. n.20 del 17/9/2013 (“….entro le ore 12 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara….”), così impedendo alla controparte ASD Aquile Alliste e Felline di controdedurre nei termini di cui al predetto C. U. n. 20 del 17/9/2013 (“….entro le ore 12 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo”). Va altresì rigettata l’ulteriore doglianza relativa alla mancata adozione d’ufficio, da parte del Giudice Sportivo, dei provvedimenti disciplinari a carico del calciatore De Florio Ivan e della ASD AQUILE ALLISTE E FELLINE, non essendo reclamabili le eventuali ipotetiche omissioni di provvedimenti d’ufficio da parte di qualsivoglia organo di giustizia sportiva. P.Q.M. DELIBERA Rigettarsi il reclamo proposto dalla ASD ATLETICO RACALE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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