COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – De Nicolò Francesco – Capriati Biagio – Lopez Antonio – De Gregorio Nicola – Sassanelli Giacomo per rispondere – il sig. De Nicolò Pierfrancesco, per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto nell’ambito della Stagione Sportiva 2012-2013 contestualmente attività tecnica ed incarichi Federali, contravvenendo a quanto contenuto nella nota del Presidente A.I.A.. -il sig. Capriati Biagio, per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto nell’ambito della Stagione Sportiva 2012-2013 contestualmente attività tecnica ed incarichi Federali, omettendo di richiedere al Presidente A.I.A. la prevista autorizzazione. -il sig. Lopez Antonio per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato a gare che non avevano finalità benefica, ma facevano parte di tornei amatoriali organizzati dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. -il sig. De Gregorio Nicola per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato a gare che non avevano finalità benefica, ma facevano parte di tornei amatoriali organizzati dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. -il sig. Sassanelli Giacomo per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver designato personalmente il De Nicolò quale arbitro effettivo in alcune gare, nonostante fosse a conoscenza del divieto posto dalla Presidenza A.I.A.; per aver omesso di verificare lo scopo benefico della manifestazione di cui facevano parte le gare arbitrate da Lopez e De Gregorio e per aver omesso di verificare se il Capriati avesse richiesto la prevista autorizzazione per svolgere incarichi Federali e se svolgesse attività tecnica pur se al di fuori dell’ambito di competenza della sezione A.I.A. di Bari.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale - De Nicolò Francesco - Capriati Biagio - Lopez Antonio - De Gregorio Nicola - Sassanelli Giacomo per rispondere - il sig. De Nicolò Pierfrancesco, per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto nell’ambito della Stagione Sportiva 2012-2013 contestualmente attività tecnica ed incarichi Federali, contravvenendo a quanto contenuto nella nota del Presidente A.I.A.. -il sig. Capriati Biagio, per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto nell’ambito della Stagione Sportiva 2012-2013 contestualmente attività tecnica ed incarichi Federali, omettendo di richiedere al Presidente A.I.A. la prevista autorizzazione. -il sig. Lopez Antonio per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato a gare che non avevano finalità benefica, ma facevano parte di tornei amatoriali organizzati dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. -il sig. De Gregorio Nicola per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato a gare che non avevano finalità benefica, ma facevano parte di tornei amatoriali organizzati dal Centro Sportivo Educativo Nazionale. -il sig. Sassanelli Giacomo per la violazione dell’art.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per aver designato personalmente il De Nicolò quale arbitro effettivo in alcune gare, nonostante fosse a conoscenza del divieto posto dalla Presidenza A.I.A.; per aver omesso di verificare lo scopo benefico della manifestazione di cui facevano parte le gare arbitrate da Lopez e De Gregorio e per aver omesso di verificare se il Capriati avesse richiesto la prevista autorizzazione per svolgere incarichi Federali e se svolgesse attività tecnica pur se al di fuori dell’ambito di competenza della sezione A.I.A. di Bari. FATTO Con note dell’8/10/2012 e del 13/11/2012 l’arbitro fuori quadro sig. Filippo Mele segnalava alla Procura Federale che: a) l’associato A.I.A., Pierfrancesco De Nicolò, aveva svolto contemporaneamente incarichi presso il Comitato Regionale L.N.D. Puglia ed attività tecnica presso Sezione A.I.A. di Bari, nonostante la nota del 19/9/2012 pervenutagli dalla Presidenza dell’A.I.A. che “lo autorizzava a svolgere attività presso il Comitato Regionale L.N.D. Puglia con consequenziale esonero dall’attività tecnica presso la sezione di appartenenza”; b) l’associato A.I.A. Biagio Capriati aveva svolto incarichi presso il C.R. L.N.D. Puglia senza richiedere autorizzazione alla Presidenza dell’A.I.A. e contemporaneamente svolto attività tecnica presso la sezione A.I.A. di Bari; c) gli associati A.I.A. Sigg.ri Antonio Lopez e Nicola De Gregorio, avevano diretto gare di tornei non autorizzati dalla F.I.G.C.; d) il sig. Giacomo Sassanelli, Presidente della sezione A.I.A. di Bari era a conoscenza non solo della doppia attività svolta dagli associati De Nicolò e Capriati (che impiegava anche tecnicamente nonostante il divieto notificatogli dalla Presidenza dell’A.I.A.) ma anche della vietata attività svolta dagli associati Lopez e De Gregorio. Sulla base della documentazione acquisita dal Collaboratore federale, la Procura Federale, con la su menzionata nota del 27/6/2013, deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, con nota del 4/9/2013, disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 30/9/2013 alla quale comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; -il sig. De Nicolò Pierfrancesco -il sig. Lopez Antonio -il sig. Sassanelli Giacomo, assistito dall’avv. Gilberto Mercuri -l’avv. Gilberto Mercuri nella qualità di procuratore speciale di Capriati Biagio. Preliminarmente, l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale ed i sig.ri Pierfrancesco De Nicolò, Lopez Antonio, De Gregorio Nicola e Capriati Biagio (rappresentato dall’avv. Mercuri in virtù di procura speciale allegata agli atti), dichiaravano di aver concordato fra loro, ai sensi dell’art.23 CGS, la misura delle sanzioni così ridotte: - per i sig.ri De Nicolò e Capriati l’inibizione per la durata di giorni 40 (quaranta); - per i sig.ri Lopez e De Gregorio l’inibizione per la durata di giorni 20 (venti). La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, preso atto della succitata richiesta di sanzioni ridotte, si riservava di esaminare la correttezza della qualificazione dei fatti contestati e la congruità delle sanzioni e di sciogliere la riserva con il provvedimento definitivo. Non essendo stata raggiunta l’intesa di cui al succitato art.23 C.G.S., per il deferito Sassanelli Giacomo e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, il sostituto Procuratore Federale, dopo ampia discussione chiedeva che fosse affermata la responsabilità del sig. Giacomo Sassanelli e che allo stesso fosse inflitta la sanzione dell’ammonizione con diffida. L’avv. Mercuri, quale difensore del Sassanelli, dopo ampia discussione, concludeva per l’assoluzione del suo assistito con formula piena. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati ai sig.ri De Nicolò, Lopez, De Gregorio e Capriati, la Commissione dispone l’applicazione delle sanzioni concordate ai sensi dell’art.23 n.2 CGS che vengono, pertanto, riportate nel dispositivo che segue. Per quanto invece attiene alle violazioni del sig. Sassanelli Giacomo, ritiene la Commissione che non risultino provate le contestazioni mossegli per cui, il deferito succitato, va mandato assolto da ogni addebito per le motivazioni che seguono. In ordine alla prima contestazione (relativa alla designazione del sig. Pierfrancesco De Nicolò “…..quale arbitro effettivo in alcune gare, nonostante fosse a conoscenza del divieto posto dalla Presidenza A.I.A. ….”) fondata è risultata l’eccezione sollevata dal deferito Sassanelli secondo cui all’epoca dei fatti (2011-2012) non costituiva divieto la contestuale attività tecnica e lo svolgimento di incarichi federali da parte del De Nicolò, essendo tale divieto entrato in vigore solo in data 5/7/2012. Per quanto invece attiene all’addebito “….per aver omesso di verificare lo scopo benefico della manifestazione di cui facevano parte le gare arbitrate da Lopez e De Gregorio….”, è risultato, dagli atti acquisiti al procedimento, che l’autorizzazione concessa dal Sassanelli ai due arbitri succitati, è stata limitata ad un’attività arbitrale dichiarata di “beneficienza” e quindi per soli “scopi sociali” (così come previsto dall’art.40 n.4 lett.a) del Regolamento A.I.A.). Ne deriva che la concessione della deroga formulata dal Presidente di Sezione, per soli “scopi sociali”, lo esoneri da ogni responsabilità connessa e conseguente ad ogni eventuale diversa utilizzazione effettuata dai destinatari dell’esonero, che di esso ne avevano fatto un uso distorto. Privo di supporto probatorio è, altresì, l’addebito mosso al Sassanelli “….aver omesso di verificare se il Capriati avesse chiesto la prevista autorizzazione per svolgere incarichi federali e se svolgesse attività tecnica pur se aldifuori dell’ambito di competenza della sez. AIA di Bari….”. Dall’esame della documentazione acquisita al processo, non risulta che il Sassanelli, quale presidente di sezione, abbia avuto conoscenza di attività non autorizzate da parte dell’arbitro Capriati, tanto da costringerlo, per l’incarico istituzionale ricoperto, a controllare e verificare se l’attività svolta dal Capriati fosse o non regolare. Risponde, infatti, a criteri logici ritenere che le “verifiche” ed i “controlli” relativi all’osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, possano essere effettuati e determinati, solo a seguito di una effettiva conoscenza dell’accadimento di fatti che richiedono quindi le necessarie “verifiche” ed i necessari “controlli” sulla regolarità di quanto già verificatosi e conosciuto. Conoscenza da parte del Sassanelli della quale –nel caso in esame- non vi è traccia, nel processo, rendendo per ciò stesso, insussistente la contestata violazione mossa al deferito che va pertanto mandato assolto da ogni addebito. P.T.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia: 1) assolve il sig. Sassanelli Giacomo da ogni addebito mossogli; 2) in applicazione dell’art.23 n.2 CGS infligge le seguenti sanzioni: - al sig. De Nicolò Pierfrancesco la inibizione per la durata di giorni 40 (quaranta); - al sig. Capriati Biagio la inibizione per la durata di giorni 40 (quaranta); - al sig. Lopez Antonio la inibizione per la durata di giorni 20 (venti); - al sig. De Gregorio Nicola la inibizione per la durata di giorni 20 (venti).
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