COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 7/A Appello A.S.D. Diana Calcio Comiso (Rg) Avverso squalifica per tre gare calciatrice Lucia Spataro – Gara Campionato C5F girone A Atene/Diana Calcio Comiso del 29/09/2013 – C.U. n. 104/20 C5 del 03/10/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 7/A Appello A.S.D. Diana Calcio Comiso (Rg) Avverso squalifica per tre gare calciatrice Lucia Spataro – Gara Campionato C5F girone A Atene/Diana Calcio Comiso del 29/09/2013 – C.U. n. 104/20 C5 del 03/10/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Diana Calcio Comiso ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società in questione, pur riconoscendo il comportamento non regolamentare della propria calciatrice ritiene che la sanzione così come determinata dal Giudice Sportivo di prime cure sia sproporzionata rispetto allo svolgersi dei fatti. Ne chiede pertanto una riduzione in termini più equi. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei calciatori in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che la calciatrice in questione, che ricopriva la funzione di capitano, al 30’ del 2° tempo è stata espulsa per avere assunto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Ciò posto l’appello in questione non può trovare accoglimento, in quanto la fattispecie rientra tra quelle previste e sanzionate dall’art. 19 comma 4 lettera a, che prevede una squalifica minima di due gare. Detta sanzione risulta poi aggravata, avuto riguardo alla funzione di capitano svolta dalla calciatrice Lucia Spataro (art.73 comma 4 N.O.I.F.). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi alla società A.S.D. Diana Calcio Comiso la tassa reclamo, non versata, di € 130,00.
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