COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°47/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Clarentina Sig.ra Lombardo Eva (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzateall’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°47/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Clarentina Sig.ra Lombardo Eva (Presidente all’epoca dei fatti) N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzateall'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 05/07/2013 prot. 11.25 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando regolari certificati medici di alcuni dei calciatori deferiti. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori Catalano Marco, Cinardo Marco Filippo, La Spada Santo, Sanfilippo Carmelo, Scire Cirneco Simone, Tomarchio Cosimo Ivan, in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cali Salvatore, Calvagno Michael, Caruso Carmelo, Contarino Luca, Di Stefano Alfio, Pafumi Giorgio, Patane Ivan, Puglisi Alfio, Raimondo Davide, Salemi Alfio, Scalia Salvatore, Scuderi Giuseppe, Somma Pasquale, e applica: l’ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta/00) a carico della A.S.D. Clarentina (€ 40,00 x 6 calciatori); l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.ra Lombardo Eva; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Catalano Marco, Cinardo Marco Filippo, La Spada Santo, Sanfilippo Carmelo, Scire Cirneco Simone, Tomarchio Cosimo Ivan, tesserati per la società’ A.S.D. Clarentina all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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