COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 98 del 01.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 3/A Pol. Dil. Bolognetta (Pa) Avverso squalifica fino al 30.06.2014 calciatore Alessio Aiello; squalifica per cinque gare calciatore Federico La Barbiera; squalifica per tre gare calciatori Antonino Sole, Domenico Bonura, Federico Nave, Michele Spicuzza e Dario Raineri; ammenda di € 350,00 – Gara campionato 1° cat. Girone “A” Bolognetta/Partinicaudace del 22/09/2013 – C.U. n.90 del 25/09/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 98 del 01.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 3/A Pol. Dil. Bolognetta (Pa) Avverso squalifica fino al 30.06.2014 calciatore Alessio Aiello; squalifica per cinque gare calciatore Federico La Barbiera; squalifica per tre gare calciatori Antonino Sole, Domenico Bonura, Federico Nave, Michele Spicuzza e Dario Raineri; ammenda di € 350,00 - Gara campionato 1° cat. Girone “A” Bolognetta/Partinicaudace del 22/09/2013 – C.U. n.90 del 25/09/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Pol. Dil. Bolognetta ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società in questione, attraverso un articolato ricorso, nega innanzitutto che gli si possa attribuire ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai fatti accaduti al termine della gara, avendo essa adottato tutte le misure necessarie ad evitare l’evento. Anzi, gli stessi propri dirigenti, se pur in maniera lieve, sarebbero stati oggetto di aggressione, ragion per cui chiede la revoca della sanzione pecuniaria, anche in considerazione del fatto che i cancelli di accesso al campo non sarebbero stati aperti, ma il pubblico avrebbe scavalcato la recinzione. Per quanto attiene la posizione dei calciatori, la società appellante chiede una riduzione della sanzione a carico di Alessio Aiello, in quanto, pur ammettendo per sommi capi i fatti addebitati, ne dà comunque una versione riduttiva. Allo stesso modo si limita a chiedere una riduzione delle squalifiche inflitta ai calciatori Domenico Bonura, Federico Nave, Michele Spicuzza e Raineri Dario, ritenendole sproporzionate ai fatti posti in essere dai predetti. Infine, per quanto attiene la posizione dei calciatori Federico La Barbiera e Antonino Sole, sostiene l’appellante la non partecipazione alla rissa finale per essersi gli stessi già allontanati dal campo, e chiede pertanto l’annullamento delle sanzioni irrogate. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto riportato nell’atto di impugnazione non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Infatti, come è noto, il rapporto del direttore di gara, ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che l’arbitro, al 39’ del 1° tempo, ha espulso il calciatore Federico La Barbiera per avere colpito a gioco fermo, con un violento calcio, un calciatore ospite. Lo stesso La Barbiera è stato altresì riconosciuto dall’arbitro tra i partecipanti alla rissa avvenuta a fine gara. Inoltre al 37° del 2° tempo l’arbitro ha espulso il calciatore Alessio Aiello per avere colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con dei calci al volto. Alla notifica dell’espulsione il predetto minacciava il direttore di gara e tentava di colpirlo, non riuscendovi perché trattenuto a stento dai compagni e per la prontezza di riflessi del direttore di gara. A fine gara inoltre il calciatore in questione reiterava il tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro e cercava di colpirlo con la bandierina del calcio d’angolo, proferendo ulteriori minacce. Per quanto riguarda i restanti calciatori e cioè Antonino Sole, Bonura Domenico, Federico Nave, Spicuzza Michele e Dario Raineri, questi sono stati identificati senza dubbio alcuno dal direttore di gara come partecipanti alla rissa avvenuta, come già detto in precedenza, al termine dell’incontro. Per ciò che attiene alla sanzione pecuniaria, è bene ricordare che l’onere dell’ordine pubblico compete alla società ospitante, che ha l’obbligo di predisporre un adeguato servizio, cosa a cui non ha ottemperato (vedi rapporto dell’arbitro). Inoltre dalla descrizione degli accadimenti appare evidente che il servizio d’ordine, ove eventualmente predisposto e non comunicato all’arbitro, non è risultato, comunque, adeguato alla situazione di fatto, tant’è che non è stata in grado di evitare che numerosi spettatori entrassero, al termine della gara, sul terreno di gioco, determinando la rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambe le società. La società appellante é oggettivamente responsabile del comportamento violento posto in essere sia dai propri tesserati sia dal pubblico a fine gara (articolo 4 commi 2,3, 4 C.G.S. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto le sanzioni applicate dal giudice di prime cure sono congrue in relazione agli atti di violenza posti in essere dai singoli calciatori e non sono meritevoli di alcuna riduzione. Così come non appare meritevole di alcuna riduzione la sanzione pecuniaria che é appena adeguata in relazione ai fatti accaduti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi alla società Pol. Dil. Bolognetta la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00. Il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale
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