COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 15 del 26.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LEVICO TERME AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 13 DEL 11/09/2013 CON IL QUALE SONO STATE COMMINATE LE SEGUENTI SANZIONI: – IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 09/09/2013 LEVICO TERME / U.S.D. ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA L’AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETA’ LEVICO TERME;

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 15 del 26.09.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LEVICO TERME AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 13 DEL 11/09/2013 CON IL QUALE SONO STATE COMMINATE LE SEGUENTI SANZIONI: – IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 09/09/2013 LEVICO TERME / U.S.D. ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA L'AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETA' LEVICO TERME; La società Levico Terme, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato le sanzioni sopra indicate per i motivi contenuti nel C.U. n. 13 del 11/9/2013. La ricorrente chiede l'annullamento/la riduzione della sanzione, sostenendo che le frasi riportate nel referto arbitrale potrebbero non essere state proferite nei confronti della terna arbitrale ma ai propri giocatori. Il reclamo è infondato. L'arbitro nel referto indica chiaramente che le offese sono state proferite con certezza nei confronti della terna arbitrale. Questa Commissione ritiene che le parole proferite costituiscano senza ombra di dubbio offese. La sanzione applicata dal G.S. appare congrua. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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