• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°49/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Team Aris (cessate tutte le attività dal 23/10/2012)
Sig. Dario Grasso (Presidente all’epoca dei fatti)
N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°49/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Team Aris (cessate tutte le attività dal 23/10/2012)
Sig. Dario Grasso (Presidente all’epoca dei fatti)
N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 05/07/2013 prot. 11.27 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma il sig. Dario Grasso ha trasmesso nota evidenziando come la A.S.D. Team Aris non è più affiliata alla F.I.G.C. e che pertanto non sarebbe stato presente alla odierna udienza dibattimentale.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Team Aris ha cessato tutte le attività dal 23/10 2012, applica:
l’inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Grasso Dario;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Alessandro, Battiato Sebastiano, Cali Emanuele, Dagata Fabio, Giuliano Daniele, Grasso Dario, Indelicato Domenico, Lo Castro Riccardo, Manduca Danilo, Marchese Eugenio, Robustella Vincenzo, Romeo Giuseppe, Romeo Salvatore, Stancanelli Enzo, Versaci Antonio, Zuccaro Jonathan, tesserati A.S.D. Team Aris all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 08.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°49/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Team Aris (cessate tutte le attività dal 23/10/2012)
Sig. Dario Grasso (Presidente all’epoca dei fatti)
N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 3^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"