COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 10/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 7 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’A.C. Fucecchio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 12/03/2014 al calciatore Pilo Pietro. (C.U. n. 16 del 12/09/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 10/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 7 / R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dall’A.C. Fucecchio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 12/03/2014 al calciatore Pilo Pietro. (C.U. n. 16 del 12/09/2013). “Correva verso il DG rivolgendogli frase irriguardosa. Espulso, colpiva l’arbitro con la mano sul petto per circa 4 volte. Da tale fatto l’Ufficiale di gara non riportava conseguenza alcuna.” Questa la motivazione che il G.S.T. Toscana ha posto a fondamento del provvedimento indicato in epigrafe ed impugnato dall’A.C. Fucecchio. La Società reclamante, dopo aver espresso la propria disapprovazione per il gesto compiuto dal tesserato, aver riportato le scuse che il calciatore avrebbe rivolto al D.G., aver evidenziato il corretto comportamento tenuto dal calciatore in precedenza, ritiene la sanzione eccessiva per cui chiede la riforma del provvedimento impugnato. Sostiene a tal proposito che il Pilo “…metteva le mani sulla spalla dell’arbitro (comportamento da condannare) ma non con violenza per colpirlo ma per richiamarlo alla sua attenzione…”.. Il D.G., nel redigere il supplemento di rapporto richiesto dal Giudicante, ha ripetuto che il calciatore Pilo, dopo l’espulsione, “…..tornava verso di me e mi colpiva con la mano sul petto per circa 4 volte da una distanza di circa 30 cm. senza procurarmi alcun dolore fisico.” La Commissione in fase di decisione ha rilevato l’esistenza di un’evidente contraddizione tra la descrizione dinamica del fatto (…mi colpiva…) e la correlata assoluta mancanza di conseguenze fisiche, osservando che colpire, nella comune accezione, è indicativo di un “movimento rapido e violento per cui un corpo viene a contatto con un altro”, e che i sinonimi del verbo : battere, cozzare, impattare, investire, percuotere, sono altrettanto indicativi di azioni destinate a determinare conseguenze fisiche più o meno gravi che, nel caso di specie, non si sono verificate come risulta dagli atti ufficiali di gara. Siffatto aspetto della documentazione ha indotto la Commissione a richiedere ulteriori delucidazioni al D.G.. Questi con onestà intellettuale procedeva a precisare cosa egli intendesse con il verbo “colpire” descrivendo l’azione del calciatore Pilo calciatore Pilo nel modo seguente: “…mi appoggiava le mani sul petto per circa 4 volte senza procurarmi alcun dolore fisico”. Tale precisazione, emersa solo in questa sede e, quindi, sconosciuta al Primo Giudice che ha correttamente commisurato la sanzione al “colpire”, determina la necessità di riveder l’entità del provvedimento, non potendosi peraltro tralasciare che per unanimità di decisioni questa Commissione ha ritenuto doversi comunque sanzionare il semplice ”toccare” un Ufficiale di gara anche se effettuato al solo scopo di richiamarne l’attenzione. Si ricorda ancora che il III comma dell’art. 73 delle N.O.I.F., in riferimento a comportamenti indubbiamente meno gravi di quello qui contestato, dispone che: “Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste”. E’ evidente che il calciatore Pilo sia andato ben oltre tale comportamento dovendosi addebitargli, oltre che la frase di indubbio valore offensivo dal medesimo pronunciata nei confronti del D.G., la ricerca ripetuta di un contatto volontario che, seppur irrilevante sotto l’aspetto delle conseguenze fisiche, rappresenta comunque atto indubbiamente grave per il contenuto della gestualità. P.Q .M . la C.D. infligge al calciatore Pilo Pietro la sanzione della squalifica fino al 14 gennaio 2014. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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