• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr.6784/894 pf 13/MS/vdb del
24/04/2013
Nei Confronti di :
1) GERVASI Gianluca, Presidente della Società ASD Pozzo 1985;
2) Società A.S.D. Pozzo 1985;
affinché rispondano:
– il primo “ per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5 del C.G.S. per aver
violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi
lesivi della reputazione dell’arbitro della Sez. di Terni, sig. Vincenzo Conte e, più in
generale, dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali
di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche dell’istituzione federale nel
suo complesso”;
– la seconda,” a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in
relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente sig.
Gianluca Gervasi”;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr.6784/894 pf 13/MS/vdb del
24/04/2013
Nei Confronti di :
1) GERVASI Gianluca, Presidente della Società ASD Pozzo 1985;
2) Società A.S.D. Pozzo 1985;
affinché rispondano:
- il primo “ per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5 del C.G.S. per aver
violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi
lesivi della reputazione dell’arbitro della Sez. di Terni, sig. Vincenzo Conte e, più in
generale, dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali
di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche dell’istituzione federale nel
suo complesso”;
- la seconda,” a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in
relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente sig.
Gianluca Gervasi”;
ha pronunciato la seguente decisione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr. 6784/894 pf 12 13/MS/vdb datato 24 aprile 2013, ritualmente
comunicato alle parti il Procuratore Federale Vicario Avv. Marco Squicquero ha deferito
a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Gianluca Gervasi e la società
A.S.D. Pozzo 1985 per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.
All’udienza di trattazione del 26/09/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati.
Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, conclude affinchè
venga dichiarata la responsabilità degli incolpati con l’applicazione di mesi 6 (sei) di
inibizione nei confronti del sig. Gianluca Gervasi, nella sua qualità di Presidente
della’A.S.D. Pozzo 1985 e dell’ammenda di euro 1.000,00 nei confronti della predetta
società.
L’incolpato, all’esito della discussione, pur riconoscendo la paternità delle dichiarazioni
in questione evidenzia come le stesse volessero rappresentare una normale critica
all’operato del direttore di gara senza mettere in discussione la sua buona fede e quella
dell’intera classe arbitrale, evidenziando altresì l’eccessività delle sanzioni richieste dalla
Procura Federale.
L’impianto accusatorio prende le mosse dalla nota del 15.04.2013 del C.R.U., pervenuta
alla Procura Federale in data 17.4.2013 con la quale veniva trasmessa la nota del
11.04.2013, a firma del presidente della C.R.A. Umbria, con la quale lo stesso inviava
copia della lettera pubblicata sul sito internet “settecalcio.it” in data 08.04.2013, in
merito a dichiarazioni ritenute lesive della reputazione del sig. Vincenzo conte, arbitro
della Sez. Di Terni e, più in generale della classe arbitrale, rilasciate dal Presidente della
società ASD Pozzo 1985 sig. Gianluca Gervasi.
Nella lettera succitata pubblicata il 08.04.2013 il sig. Gervasi, in accordo con tutta la
dirigenza, esprime pubblicamente giudizi e rilievi sull’operato dell’arbitro sig. Vincenzo
Conte in merito all’arbitraggio della gara M8- Pozzo 1985, e quindi “ lo sdegno più
assoluto per l’ennesimo furto subito nel corso di questo campionato….. due pesi e due
misure..”; nonchè sull’intera classe arbitrale, evidenziando inoltre, con dovizia di
riferimenti e situazioni di gioco, tutte le partite disputate nel corso del campionato che, a
suo dire, per “ la mole industriale di orrori (non di errori) arbitrali sono constati ben 8 punti;
un campionato che per quanto ci riguarda è stato falsato……”
In particolare, poi quanto alla classe arbitrale e al direttore della gara sig. Vincenzo Conte
,il sig. Gervasi, come si legge nella pubblicazione agli atti del deferimento, dichiara
espressamente “…Qui non si parla più di errori che si compensano ma di una sommatoria
di atteggiamenti da parte della classe arbitrale che se non è in mala fede, di sicuro stimola
.
La gara persa sabato a Spoleto con la M8 è stata esclusiva responsabilità del sig. Vincenzo
Conte della sezione di Terni, il quale ha determinato il risultato, prima concedendo la rete
del pareggio agli avversari non rilevando un fuorigioco di 5 metri (non di 5 millimetri o 5
centimetri) che un arbitro normalmente preparato dal punto di vista fisico e mentale
avrebbe fischiato, anche senza l’ausilio degli assistenti ufficiali. Che la posizione di
fuorigioco fosse evidente lo ha ammesso anche il numero 11 avversario, l’unico che non lo
ha visto è stato l’arbitro inadeguato in tutti i sensi. - cu 35 / 743 -
Continua ancora il sig. Gervasi all’indirizzo dell’arbitro”un signore con i capelli bianchi che
dimostra molto più dei suoi 44 anni che ha rovinato una partita che avremmo meritato di
vincere, corricchiando al piccolo trotto……ma la cosa che ci ha fatto arrabbiare oltremodo è
stato il comportamento tenuto nell’ultima mezzora di gioco, durante la quale quasi a prenderci in giro, il sig. Conte rileva almeno una decina di fuorigioco degli avversari, quasi
a volersi sdebitare del macroscopico errore decisivo ai nostri danni….”
La pubblicazione prosegue poi come detto con la disamina da parte del sig. Gervasi di
tutte le situazioni e gli episodi occorsi durante le varie partite dovute ad errori arbitrali
che avrebbero penalizzato ingiustamente l’ASD Pozzo 1985.
Devesi rilevare che non risulta che il sig. Gervasi abbia successivamente smentito le sue
dichiarazioni, oppure abbia proceduto a rettifiche nei termini e modi di legge. Del resto,
sul punto, anche in sede di audizione dinanzi a questa Commissione il sig. Gervasi ha
confermato la paternità delle dichiarazioni in atti.
Ciò posto ai fini del decidere devesi valutare se le dichiarazioni dell’incolpato rientrano
nel legittimo diritto di critica o travalichino tale ambito configurando gli addebiti di cui al
deferimento.
Orbene questa Commissione osserva che dalla documentazione acquisita nel fascicolo e
segnatamente dalla lettura integrale della lettera pubblicata sul sito internet
“settecalcio.it” e all’esito della trattazione del procedimento disciplinare, sia emersa
inequivocabilmente una condotta posta in essere dal sig. Gervasi, con le dichiarazioni
rese e mai smentite o rettificate dallo stesso in nessuna sede, sicuramente censurabile e
quindi tale da integrare la violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva di cui al
deferimento.
In particolare proprio il tenore e il contenuto delle dichiarazioni, dal significato univoco
che non lascia spazio a diverse interpretazioni anche se collocate nel contesto di una
lettura complessiva della pubblicazione, non possono essere considerate come una
giustificata reazione a “presunti errori arbitrali” o un legittimo esercizio del diritto di
critica, ma, all’evidenza, devono essere considerate lesive della reputazione del sig.
Vincenzo Conte e più in generale della classe arbitrale.
Fermo restando quanto precede da una ponderata valutazione dei fatti ed in linea con
precedenti decisioni questa Commissione ritiene equo ridurre le sanzioni richiese dalla
Procura Federale ritenendole eccessive.
Ritiene quindi equo e commisurato alla vicenda scrutinata applicare al sig. Gianluca
Gervasi nella sua qualità di Presidente dell’ASD Pozzo 1985 per gli addebiti ascritti la
sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), mentre all’ASD Pozzo 1985 sempre per gli addebiti
ascritti l’ammenda di euro 600,00 (seicento). - cu 35 / 744 -
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara colpevoli Gervasi Gianluca nella sua qualità di
Presidente dell’ASD Pozzo 1985 e la società ASD Pozzo 1985, per la violazione, quanto al
primo degli art. 1, comma 1 e 5 comma 1 del C.G.S., quanto alla seconda a titolo di
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5 comma
2 del C.G.S.. , disponendo l’applicazione delle sanzioni, per i titoli rispettivamente
ascritti, quanto al sig. Gianluca Gervasi in mesi 3 (tre) di inibizione, quanto alla società
ASD Pozzo 1985 in euro 600,00 (seicento) di ammenda.
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Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr.6784/894 pf 13/MS/vdb del
24/04/2013
Nei Confronti di :
1) GERVASI Gianluca, Presidente della Società ASD Pozzo 1985;
2) Società A.S.D. Pozzo 1985;
affinché rispondano:
– il primo “ per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5 del C.G.S. per aver
violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi
lesivi della reputazione dell’arbitro della Sez. di Terni, sig. Vincenzo Conte e, più in
generale, dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali
di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche dell’istituzione federale nel
suo complesso”;
– la seconda,” a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in
relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente sig.
Gianluca Gervasi”;"