COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr.6784/894 pf 13/MS/vdb del 24/04/2013 Nei Confronti di : 1) GERVASI Gianluca, Presidente della Società ASD Pozzo 1985; 2) Società A.S.D. Pozzo 1985; affinché rispondano: – il primo “ per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5 del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della Sez. di Terni, sig. Vincenzo Conte e, più in generale, dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche dell’istituzione federale nel suo complesso”; – la seconda,” a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Gianluca Gervasi”;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 10.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr.6784/894 pf 13/MS/vdb del 24/04/2013 Nei Confronti di : 1) GERVASI Gianluca, Presidente della Società ASD Pozzo 1985; 2) Società A.S.D. Pozzo 1985; affinché rispondano: - il primo “ per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5 del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della Sez. di Terni, sig. Vincenzo Conte e, più in generale, dell’intera classe arbitrale, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche dell’istituzione federale nel suo complesso”; - la seconda,” a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente sig. Gianluca Gervasi”; ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 6784/894 pf 12 13/MS/vdb datato 24 aprile 2013, ritualmente comunicato alle parti il Procuratore Federale Vicario Avv. Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Gianluca Gervasi e la società A.S.D. Pozzo 1985 per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/09/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati. Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, conclude affinchè venga dichiarata la responsabilità degli incolpati con l’applicazione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Gianluca Gervasi, nella sua qualità di Presidente della’A.S.D. Pozzo 1985 e dell’ammenda di euro 1.000,00 nei confronti della predetta società. L’incolpato, all’esito della discussione, pur riconoscendo la paternità delle dichiarazioni in questione evidenzia come le stesse volessero rappresentare una normale critica all’operato del direttore di gara senza mettere in discussione la sua buona fede e quella dell’intera classe arbitrale, evidenziando altresì l’eccessività delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. L’impianto accusatorio prende le mosse dalla nota del 15.04.2013 del C.R.U., pervenuta alla Procura Federale in data 17.4.2013 con la quale veniva trasmessa la nota del 11.04.2013, a firma del presidente della C.R.A. Umbria, con la quale lo stesso inviava copia della lettera pubblicata sul sito internet “settecalcio.it” in data 08.04.2013, in merito a dichiarazioni ritenute lesive della reputazione del sig. Vincenzo conte, arbitro della Sez. Di Terni e, più in generale della classe arbitrale, rilasciate dal Presidente della società ASD Pozzo 1985 sig. Gianluca Gervasi. Nella lettera succitata pubblicata il 08.04.2013 il sig. Gervasi, in accordo con tutta la dirigenza, esprime pubblicamente giudizi e rilievi sull’operato dell’arbitro sig. Vincenzo Conte in merito all’arbitraggio della gara M8- Pozzo 1985, e quindi “ lo sdegno più assoluto per l’ennesimo furto subito nel corso di questo campionato….. due pesi e due misure..”; nonchè sull’intera classe arbitrale, evidenziando inoltre, con dovizia di riferimenti e situazioni di gioco, tutte le partite disputate nel corso del campionato che, a suo dire, per “ la mole industriale di orrori (non di errori) arbitrali sono constati ben 8 punti; un campionato che per quanto ci riguarda è stato falsato……” In particolare, poi quanto alla classe arbitrale e al direttore della gara sig. Vincenzo Conte ,il sig. Gervasi, come si legge nella pubblicazione agli atti del deferimento, dichiara espressamente “…Qui non si parla più di errori che si compensano ma di una sommatoria di atteggiamenti da parte della classe arbitrale che se non è in mala fede, di sicuro stimola . La gara persa sabato a Spoleto con la M8 è stata esclusiva responsabilità del sig. Vincenzo Conte della sezione di Terni, il quale ha determinato il risultato, prima concedendo la rete del pareggio agli avversari non rilevando un fuorigioco di 5 metri (non di 5 millimetri o 5 centimetri) che un arbitro normalmente preparato dal punto di vista fisico e mentale avrebbe fischiato, anche senza l’ausilio degli assistenti ufficiali. Che la posizione di fuorigioco fosse evidente lo ha ammesso anche il numero 11 avversario, l’unico che non lo ha visto è stato l’arbitro inadeguato in tutti i sensi. - cu 35 / 743 - Continua ancora il sig. Gervasi all’indirizzo dell’arbitro”un signore con i capelli bianchi che dimostra molto più dei suoi 44 anni che ha rovinato una partita che avremmo meritato di vincere, corricchiando al piccolo trotto……ma la cosa che ci ha fatto arrabbiare oltremodo è stato il comportamento tenuto nell’ultima mezzora di gioco, durante la quale quasi a prenderci in giro, il sig. Conte rileva almeno una decina di fuorigioco degli avversari, quasi a volersi sdebitare del macroscopico errore decisivo ai nostri danni….” La pubblicazione prosegue poi come detto con la disamina da parte del sig. Gervasi di tutte le situazioni e gli episodi occorsi durante le varie partite dovute ad errori arbitrali che avrebbero penalizzato ingiustamente l’ASD Pozzo 1985. Devesi rilevare che non risulta che il sig. Gervasi abbia successivamente smentito le sue dichiarazioni, oppure abbia proceduto a rettifiche nei termini e modi di legge. Del resto, sul punto, anche in sede di audizione dinanzi a questa Commissione il sig. Gervasi ha confermato la paternità delle dichiarazioni in atti. Ciò posto ai fini del decidere devesi valutare se le dichiarazioni dell’incolpato rientrano nel legittimo diritto di critica o travalichino tale ambito configurando gli addebiti di cui al deferimento. Orbene questa Commissione osserva che dalla documentazione acquisita nel fascicolo e segnatamente dalla lettura integrale della lettera pubblicata sul sito internet “settecalcio.it” e all’esito della trattazione del procedimento disciplinare, sia emersa inequivocabilmente una condotta posta in essere dal sig. Gervasi, con le dichiarazioni rese e mai smentite o rettificate dallo stesso in nessuna sede, sicuramente censurabile e quindi tale da integrare la violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva di cui al deferimento. In particolare proprio il tenore e il contenuto delle dichiarazioni, dal significato univoco che non lascia spazio a diverse interpretazioni anche se collocate nel contesto di una lettura complessiva della pubblicazione, non possono essere considerate come una giustificata reazione a “presunti errori arbitrali” o un legittimo esercizio del diritto di critica, ma, all’evidenza, devono essere considerate lesive della reputazione del sig. Vincenzo Conte e più in generale della classe arbitrale. Fermo restando quanto precede da una ponderata valutazione dei fatti ed in linea con precedenti decisioni questa Commissione ritiene equo ridurre le sanzioni richiese dalla Procura Federale ritenendole eccessive. Ritiene quindi equo e commisurato alla vicenda scrutinata applicare al sig. Gianluca Gervasi nella sua qualità di Presidente dell’ASD Pozzo 1985 per gli addebiti ascritti la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), mentre all’ASD Pozzo 1985 sempre per gli addebiti ascritti l’ammenda di euro 600,00 (seicento). - cu 35 / 744 - P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara colpevoli Gervasi Gianluca nella sua qualità di Presidente dell’ASD Pozzo 1985 e la società ASD Pozzo 1985, per la violazione, quanto al primo degli art. 1, comma 1 e 5 comma 1 del C.G.S., quanto alla seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5 comma 2 del C.G.S.. , disponendo l’applicazione delle sanzioni, per i titoli rispettivamente ascritti, quanto al sig. Gianluca Gervasi in mesi 3 (tre) di inibizione, quanto alla società ASD Pozzo 1985 in euro 600,00 (seicento) di ammenda.
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