DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 09/10/2013 Delibera del Giudice Sportivo S.FELICE GLADIATOR – SAN SEVERO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 09/10/2013
Delibera del Giudice Sportivo
S.FELICE GLADIATOR – SAN SEVERO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 24 del 18/09/2013
- considerato che la società S.FELICE GLADIATOR non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso;
- Visto l'art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
PQM
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1
3) di addebitare sul conto della società S.FELICE GLADIATOR la tassa di reclamo.