DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 09/10/2013 Delibera del Giudice Sportivo S.FELICE GLADIATOR – SAN SEVERO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 09/10/2013 Delibera del Giudice Sportivo S.FELICE GLADIATOR – SAN SEVERO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 24 del 18/09/2013 - considerato che la società S.FELICE GLADIATOR non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - Visto l'art. 29, comma 6 lett.b), del CGS PQM delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1 3) di addebitare sul conto della società S.FELICE GLADIATOR la tassa di reclamo.
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