LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.38/DIV del 08.10.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE – SUDTIROL DELL’ 8 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ SUDTIROL

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.38/DIV del 08.10.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ALBINOLEFFE – SUDTIROL DELL’ 8 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ SUDTIROL - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Sudtirol, e le controdeduzioni della società Albinoleffe, o s s e r v a - che a norma dell’art. 29 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori. a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara stessa. - che la società Sudtirol ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25/09/2013 nonché relativo reclamo in data 27/09/2013. - che pertanto il predetto reclamo risulta presentato fuori dai termini previsti dalla norma innanzi citata. Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto proposto dalla società Sudtirol. - La tassa va addebitata.
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