LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATOREGiuliano MORENA/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 18.10.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9) RICORSO DEL CALCIATOREGiuliano MORENA/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2013 il sig.Giuliano MORENA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.1.600,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria
difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig.Giuliano MORENA della somma di €.1.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo
versata,subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.