F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; – DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ACIREALE/RAGUSA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; - DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ACIREALE/RAGUSA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)
Con reclamo del 29.1.2013, la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto le sanzioni dell’ammenda € 2.000,00 ed 1 gara da disputare a porte chiuse “per avere propri sostenitori: - al 42° del secondo tempo lanciato contro un A.A. una pietra del diametro di 2 cm che colpiva l’ufficiale di gara alla nuca. Nella circostanza venivano rivolte al medesimo A.A. espressioni irriguardose ed ingiuriose; - al termine della gara rivolto espressioni offensive all’indirizzo di calciatori e dei dirigenti della società ospitata determinando una situazione di tensione che rendeva necessario l’intervento della forza pubblica. Per mancanza di acqua nello spogliatoio”. La reclamante censura la decisione eccependone la insufficiente o contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, atteso che: 1) il lancio della pietra non avrebbe creato conseguenze all’A.A. e problemi per il prosieguo della gara; 2) la situazione di tensione che ha reso necessario l’intervento della forza pubblica non ha determinato alcuna lesione dell’integrità fisica di chicchessia ma comunque era imputabile alla tifoseria ospite; 3) la mancanza di acqua calda era stata determinata da un uso non contestuale, da parte della terna, dei servizi e, pertanto, non poteva determinare addebiti. A sostegno della propria tesi ha depositato una dichiarazione rilasciata dal Sig. Cassarà, DG della Ragusa, nel quale lo stesso avrebbe affermato, sostanzialmente, la correttezza e la sportività dei dirigenti locali ed una fattura di acquisto del combustibile per lo Stadio Tupparello. Ha pertanto concluso chiedendo la revoca della decisione nella parte in cui ha statuito la disputa della gara a porte chiuse o, in alternativa, la commutazione della stessa in ammenda. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L’esame dei documenti ufficiali e lo stesso contenuto del reclamo individuano le precise responsabilità della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. per i fatti alla stessa contestati. La reclamante, che non contesta gli addebiti, pretende di mitigare la gravità degli stessi asserendo che non si sarebbero verificate conseguenze pregiudizievoli in danno dell’A.A. né involgenti la prosecuzione della gara o l’incolumità di chicchessia al termine della stessa. La tesi, per quanto suggestiva, non è meritevole di accoglimento in quanto la pericolosità delle condotte poste in essere è legata alla potenzialità dannosa delle stesse e prescinde dagli effetti realizzatisi concretamente i quali, tutt’al più, possono costituire o delle aggravanti o delle fattispecie autonome. È indubitabile che il lancio di una pietra ha valenza gravemente offensiva, ben equiparabile ad un colpo inferto a distanza ravvicinata, così come la susseguente reazione avuta dagli autori dello stesso, a seguito della individuazione da parte dall’A.A.. Allo stesso modo, l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per l’incolumità delle persone non può mitigare la valutazione antigiuridica della situazione di tensione a fine gara, imputabile ai tifosi della reclamante. Tra l’altro, indice della pericolosità e, vieppiù, della potenzialità dannosa è costituita dall’intervento delle Forze dell’Ordine. Il complesso di tali circostanze è sintomatico dell’assenza di minime condizioni di sicurezza che possano far ritenere eccessiva la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, del tutto congrua in relazione alle modalità attraverso le quali si sono articolati i fatti, che sconsigliano la commutazione in ammenda. Le prove offerte, a parte evidenti censure di irritualità, risultano del tutto irrilevanti limitandosi a descrivere il comportamento della Dirigenza che non è stata oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo. Infine, per quanto riguarda la mancanza di acqua calda, non è sostenibile, come fa la reclamante, attribuire responsabilità al Direttore di Gara per non aver effettuato la doccia contestualmente agli A.A., atteso che quanto verificatosi è comunque indicativo di inadeguatezza degli impianti, imputabile quindi alla Società che li ha in uso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. Acireale Calcio 1946 di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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