F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINI EMANUELE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/SAN CESAREO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 1 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINI EMANUELE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/SAN CESAREO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013) Al 36° del secondo tempo, della gara Sanbenedettese/San Cesareo disputata il 20.1.2013, il calciatore Mancini Emanuele, numero 8 della società San Cesareo, colpiva a gioco fermo dopo la segnatura di una rete con un pugno alla schiena un giocatore avversario che, in conseguenza del gesto, non riportava alcun particolare danno fisico proseguendo la partita. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 23.1.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la Società San Cesareo nell’interesse del calciatore, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l’episodio scaturiva nell’ambito degli accadimenti avvenuti subito dopo il goal quando da un lato i giocatori della squadra in quel momento in svantaggio cercano di recuperare il pallone per accelerare il più possibile la ripresa del gioco essendo ostacolati dai giocatori appartenenti alla squadra avversaria che si trova in vantaggio; il tutto anche in considerazione del clima della gara dove si trovavano di fronte la prima e la seconda in classifica. Al riguardo, si sottolineava nell’impugnazione che il colpo non lasciava alcun danno fisico, che gli assistenti nulla segnalavano e che il Commissario di campo qualificava come buono e corretto il comportamento dei tesserati. Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti, dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Mancini ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Giova inoltre soggiungere che a nulla rileva che il pugno non aveva lasciato alcuna conseguenza e fosse così di lieve intensità, in quanto la misura della punizione riguarda la materialità della condotta e men che meno sussiste una scriminante per la circostanza che un comportamento, comunque integrante condotta violenta, sia stato occasionato dalla concitazione del momento e debba essere apprezzato in ragione della tenuità delle conseguenze provocate. Nemmeno hanno pregio i rilievi in ordine alla asserita mancata segnalazione da parte degli Assistenti e del Commissario di campo in quanto essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro, quest’ultimo era l’unico onerato della relativa refertazione. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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