F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIGNATTA LUCIANO ARIEL SEGUITO GARA PALAZZOLO/NOTO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIGNATTA LUCIANO ARIEL SEGUITO GARA PALAZZOLO/NOTO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)
La U.S.D. Noto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013 con la quale, in riferimento alla gara Palazzolo/Noto del 7.4.2013, il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per 4 gare effettive al calciatore Pignatta Luciano Ariel “per avere, al termine della gara, in reazione a comportamento violento di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, dapprima colpito con una manata al volto una di dette persone e, poco dopo, raggiunto con calci e pugni al corpo e al viso tre sostenitori della squadra ospitante contribuendo con la sua condotta a determinare una vera e propria rissa”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da 4 ad 1 giornata il ricorrente sostiene l’eccessività della sanzione comminata in quanto il comportamento del calciatore sarebbe stato dettato non dalla volontà di ledere l’incolumità altrui ma da una istintiva e legittima reazione alla aggressione subita. Ciò a detta del ricorrente costituirebbe una decisiva attenuante trattandosi di legittima difesa con conseguente riduzione della squalifica. In altri termini vi sarebbe stata una reazione legittima ad una ingiusta aggressione; inoltre occorrerebbe valutare la proporzione tra offesa e difesa e, nella fattispecie, non vi sarebbe stato pregiudizio in danno degli aggressori del calciatore il quale invece è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Noto di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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