F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APUZZO MATTEO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/CTL CAMPANIA DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APUZZO MATTEO SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/CTL CAMPANIA DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013) La Società Sportiva Sant’Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013 con la quale, in riferimento alla gara Sant’Antonio Abate/Ctl Campania del 14.4.2013, il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Apuzzo Matteo “per proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da espressione blasfema”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da due ad una giornata la ricorrente sostiene che dalla stessa lettura del rapporto arbitrale non si evidenzierebbe alcuna protesta nei confronti dell’Arbitro ma soltanto una esclamazione con una parola blasfema. A giudizio della Corte la tesi del ricorrente non è condivisibile, in quanto alla espressione blasfema si accompagna la protesta rivolta all’Arbitro e ciò giustifica la sanzione comminata per 2 giornate di gara. Pertanto il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it