F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DALL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SCOPPETTA SALVATORE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DALL’A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SCOPPETTA SALVATORE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
Al 15° del secondo tempo, della gara Ragusa/Pro Cavese disputata il 14.4.2013, il calciatore Scoppetta, numero 5 della Società Ragusa, a gioco fermo, spingeva un calciatore avversario in avanti e subito dopo lo colpiva con uno schiaffo.
L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 15.04.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso nell’interesse del calciatore la Società Ragusa, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l’episodio era stato male interpretato dall’arbitro in quanto il calciatore si era sì limitato a spintonare l’avversario, ma mai aveva colpito il medesimo con uno schiaffo essendo ciò impossibile dalla dinamica così come descritta dall’arbitro stesso. Al riguardo, secondo l’impugnazione, non vi era alcun connotato integrante la condotta violenta e conseguenzialmente la squalifica doveva essere ridotta. Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti, dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore
Scoppetta ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Giova inoltre soggiungere che a nulla rileva che lo schiaffo sulla guancia fosse di lieve intensità, in quanto la misura della punizione riguarda oltre alla condotta materiale anche il tentativo posto in essere e men che meno sussiste una scriminante per la circostanza che un comportamento integrante condotta violenta sia stato occasionato con la tenuità della misura posta in essere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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