F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DALL’U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CALCIO CHIERI 1955 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO DALL’U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CALCIO CHIERI 1955 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
Con atto, spedito in data 17.4.2013, la Società USD Lavagnese 1919 ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul C.U. n. 135 del 15.4.2013 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Lavagnese 1919/Calcio Chieri 1955, disputatasi in data 14.4.2013, era stata irrogata la seguente sanzione: - ammenda di € 1.500,00 alla predetta Società. Questa Corte ritiene che l’appello sia infondato. Preliminarmente, si evidenzia che, con i motivi di ricorso, al limite dell’inammissibilità per genericità, la Società ricorrente non fornisce alcun elemento utile a modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali circa il comportamento, grave, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara de qua. Si limita semplicemente a ricondurli – non negandoli – al contesto in cui si è svolto l’incontro, agonisticamente molto sentito ai fini dell’aggiudicazione del campionato. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari gli atti ufficiali costituiscono prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di fondamento. Aggiungasi, peraltro, che la società ammette esplicitamente i fatti contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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