F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALC. NOVELLO PASQUALE SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CGF del 22 Ottobre 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO DALL’A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALC. NOVELLO PASQUALE SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013) La società A.S.D. Città di Marino Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Novello Pasquale la sanzione della squalifica per tre giornate a seguito della gara Fidene/Città di Marino del 13.4.2013, valevole per la fase play-off del Campionato Nazionale Juniores. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro riconducendo l’episodio in termini di sostanziale tenuità; sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha quindi chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Sig. Novello. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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