COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 (12-13) a carico di: Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio; e la Società A.S.D. ROCCA CALCIO; per rispondere: iI signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 6 del Codice e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale, sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori e rappresentato la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo; la Società A.S.D. Rocca Calcio della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Verzina Francesco, come sopra esplicitate.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 (12-13) a carico di: Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio; e la Società A.S.D. ROCCA CALCIO; per rispondere: iI signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 6 del Codice e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale, sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori e rappresentato la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo; la Società A.S.D. Rocca Calcio della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Verzina Francesco, come sopra esplicitate. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, -lette le 3 note del 15.3.2013, dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria,con le quali si attesta che il Presidente dell'A.S.D. Rocca Calcio, sig. Verzina Francesco, sottoscriveva numerose liste di trasferimento di calciatori, durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale; -rilevato che, a seguito di quanto sopra accertato, il predetto Ufficio disponeva la revoca delle predette richieste di tesseramento, ai sensi dell'art. 42/a delle N.O.I.F.; esaminati i documenti acquisiti, in atti; -rilevato che, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 45 del Comitato Regionale Calabria del 18.10.2012, il Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, sig. Verzina Francesco, è stato inibito a svolgere ogni attività federale, fino al 12.12.2012, per aver bestemmiato durante la gara e tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale, durante l'allontanamento dal terreno di gioco; -rilevato che, le richieste di tesseramento relative ai calciatori Sestito Francesco, Frijio Francesco. Bonofiglio Salvatore, Stefanizzi Francesco, lerardi Giuseppe e Calzone Nicola, sono state sottoscritte dal Presidente Verzina, in data 17.11.2012, 3.12.2012 e in data 7.12.2012; -rilevato che, le suddette sottoscrizioni risultano documentate, in atti; -ritenuto che il comportamento e le azioni poste in essere dal Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, sig. Verzina Francesco, integrano la violazione dell'art. 1, commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto lo stesso ha sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori, durante il periodo di inibizione da ogni attività federale; -rilevato che, la condotta posta in essere dal sig. Verzina Francesco, n.q. di rappresentante legale della ASD Rocca Calcio, configura, altresì, la violazione del divieto di rappresentare la Società, previsto dall'art. 19, comma 2 lettera a) C.G.S., secondo il quale "la sanzione dell'inibizione temporanea comporta, in ogni caso, il divieto di rappresentare la Società di appartenenza, in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo”; -rilevato, infine, che il comportamento posto in essere dal sig. Verzina Francesco, n.q. di rappresentante legale della ASD Rocca Calcio, determina la sussistenza a carico della stessa Società, di una responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; -visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S. HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 20 maggio 2013, prot. nr. 7518/874 pf 12 13 MS/vdb: iI Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio; la Società A.S.D. Rocca Calcio; per rispondere: -iI Signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della ASD Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale, sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori e rappresentato la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo; -la Società A.S.D. Rocca Calcio della violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Verzina Francesco, come sopra esplicitate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 giugno 2013 ed a seguito di rinvio in quella del 7 ottobre 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti. Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: deI Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, un anno di inibizione; -a carico della Società A.S.D. Rocca Calcio l’ammenda di € 1000,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Tuttavia, in merito alla posizione dell’A.S.D. Rocca Calcio, la Commissione, pur accedendo alla tesi della Procura Federale, dichiara il non luogo a procedere in quanto società inattiva dal 6.8.2013. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga aI Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, l’inibizione per anni UNO (1). Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. Rocca Calcio poiché inattiva.
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