COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Roberto FREGA, calciatore; Andrea VENA, calciatore; Saverio CONSOLI, calciatore; Francesco CAPPARELLI, calciatore; Simone GUARDIA, calciatore; Pino ROMEO, calciatore; Pierluigi D’AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C. ATLETICO ALTOMONE; per rispondere:il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Andrea Vena, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Saverio Consoli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Francesco Capparelli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Simone Guardia, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pino Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pierluigi D’Ambra, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta la norme vigenti, malgrado detti calciatori non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Roberto FREGA, calciatore; Andrea VENA, calciatore; Saverio CONSOLI, calciatore; Francesco CAPPARELLI, calciatore; Simone GUARDIA, calciatore; Pino ROMEO, calciatore; Pierluigi D’AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C. ATLETICO ALTOMONE; per rispondere:il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Andrea Vena, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Saverio Consoli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Francesco Capparelli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Simone Guardia, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pino Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pierluigi D’Ambra, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta la norme vigenti, malgrado detti calciatori non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale, -letta la nota del 22.04.2013 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria trasmetteva alla Procura Federale (Prot. 6809), per gli opportuni accertamenti, gli atti relativi alla gara svoltasi tra le società F.C. Atletico Altomonte e A.S.D. Altomonte valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B Delegazione Provinciale di Cosenza disputata in data 24.3.2013 e terminata con il risultato di 2 a 1; -letto, altresì, il reclamo inoltrato al Giudice Sportivo a firma del Presidente della Società A.S.D. Altomonte con il quale quest’ultimo denunciava l’irregolare partecipazione per conto della società F.C. Atletico Altomonte (matricola n° 936632) dei calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo alla sopra citata gara, poiché detti calciatori alla data dell’incontro risultavano svincolati e non tesserati per la società Atletico Altomonte; -esaminata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 30 del 11-04-2013 con la quale respingeva il reclamo presentato dalla società A.S.D. Altomonte, poiché “proposto oltre i termini previsti ed indicati al C.U. n° 102 del 20.01.2013 del Comitato Regionale Calabria con cui stabiliva l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva stabiliti per le ultime quattro giornate di campionato” e per l’effetto confermava il risultato finale conseguito sul campo di 2 a 1 a favore della società F.C. Atletico Altomonte; -rilevato, come si evince dalla documentazione acquisita dal Comitato Regionale Calabria, che i nominativi dei calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo sono stati inseriti nell’elenco in distinta della partita in questione, ove la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei calciatori impiegati risulta firmata dal dirigente accompagnatore della medesima società Pierluigi D’Ambra; -considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione della lista gara richiamata dichiarava che tutti i calciatori, ivi compresi quelli sopra citati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza giusta le norme vigenti; -rilevato che ai sensi dell’art. 61, comma 6, delle N.O.I.F. la partecipazione alla gara di cui sopra da parte dei calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo è stata illegittima in quanto all’epoca dei fatti questi ultimi risultavano tutti privi di regolare tesseramento F.C. Atletico Altomonte; -accertato che i sigg. Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo hanno partecipato alla predetta gara nell’interesse della società F.C. Atletico Altomonte ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.; -ritenuto che l’appartenenza dei signori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo alla categoria dei calciatori imponeva loro il rispetto di tutte le norme federali, e che, pertanto, gli stessi devono essere chiamati a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S.; -ritenuto che l’avvenuto utilizzo di uno o più calciatori non tesserati abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt,. 10, comma 2 del C.G.S. e 62 N.O.I.F., ascrivibile anche al sig. Pierlugi D’Ambra, nonché a titolo di responsabilità oggettiva alla società F.C. Atletico Altomonte ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per l’operato del proprio tesserato e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.; -visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 15 maggio 2013, prot. nr. 7298/942 pf 12 13 AA/ac: i calciatori Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo, ; Pierluigi D’Ambra, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; e la Società F.C. Atletico Altomonte; per rispondere: -il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte; -il sig. Andrea Vena, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte; -il sig. Saverio Consoli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte; -il sig. Francesco Capparelli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte; -il sig. Simone Guardia, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte; -il sig. Pino Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; -il sig. Pierluigi D’Ambra, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detti calciatori non ne avessero titolo come detto nella parte motiva; -la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CG.S.. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 ottobre 2013, sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e, tra i deferiti, il sig. Pierluigi D’Ambra ed il Presidente della società F.C. Atletico Altomonte, Maurizio Russo. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti D’Ambra ed il Presidente Russo, per la Società F.C. Atletico Altomonte, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli’ artt. 23 e 24 C.G.S. (per la società F.C. Atletico Altomonte ammenda di € 500 da ridursi a € 200, per il sig. D’Ambra l’inibizione di mesi due da ridursi a mesi uno). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per gli ulteriori deferiti. Nei confronti dei calciatori : Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia e Pino Romeo, la squalifica di tre giornate di gara per cadauno. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni e dichiara la chiusura del procedimento: -ai calciatori Roberto FREGA, Andrea VENA, Saverio CONSOLI, Francesco CAPPARELLI, Simone GUARDIA e Pino ROMEO la squalifica pari a TRE (3) giornate di gara cadauno; a Pierluigi D’AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte, l’inibizione pari a mesi UNO (1); -alla Società F.C. ATLETICO ALTOMONTE l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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