• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di:
Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di:
Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
-Vista la nota della Direzione della F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria, con Ia quale veniva trasmessa alla Procura Federale Ia segnalazione, pervenuta da parte della F.C. Calcio Acri, in merito al comportamento posto in essere dall’allora Vice Presidente, sig. Egidio Franco Bonafine della U.S. Castrovillari Calcio, per aver continuato nel periodo di inibizione (fino al 31.12.2012) ad operare per tale società, sottoscrivendo, in data 12.12.2012, la lista di trasferimento del calciatore Valentino Cavatorti (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla U.S. Paolana) ed in data 15.12.2012 la lista di trasferimento del calciatore Christian Scarlato (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla F.C. Calcio Acri);
-Esaminata, segnatamente, Ia copiosa documentazione inviata dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D;
-Rilevato che, con precedente provvedimento relativo alla pratica n. 766 pf 12/13, il sig. Egidio Bonafine, nella sua qualità di Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, allora posseduta, era stato già deferito a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per aver rappresentato la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale (quali vari tesseramenti/trasferimenti relativi ai giocatori Nucera Francesco Antonio, La Canna Mario, Vitiritti Rosario Michele, De Luca Cristian, Demasi Pietro e Santoro Giuseppe) nonostante fosse inibito sino al 31 dicembre 2012 (cfr. C.U. n. 77 del 6 dicembre 2012);
-Rilevato, ancora, che - dalla documentazione della presente procedura - risultano ulteriori trasferimenti effettuati dallo stesso sig. Bonafine, durante il periodo di inibizione, in favore di altri due calciatori, quali:
- Cavatorti Valentino, dalla U.S. Castrovillari alla U.S. Paolana, giusta lista di trasferimento in data 12 dicembre 2012;
- Scarlato Christian, dalla U.S. Castrovillari alla F.C. Calcio Acri, giusta lista di trasferimento in data 15 dicembre 2012;
-Rilevato, pertanto, che i predetti calciatori sono stati trasferiti, a cura del sig. Egidio Bonafine, durante il periodo in cui questi era inibito;
-Rilevato che gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Egidio Franco Bonafine, aII’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, così come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare Ia Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata Ia sanzione stessa;
-Rilevato, altresì, che, ai fini sanzionatori la Procura Federale ha contestato la recidiva, ai sensi dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del precedente procedimento sopra meglio descritto;
-Vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Salvatore Orestano;
-Visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 13 maggio 2013, prot. nr. 7530/900 pf 12 13 GR/mg:
-il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio;
-la Società U.S. Castrovillari Calcio;
per rispondere
-il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa;
-la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 7 ottobre 2013 - a seguito di rinvio della seduta del 21 giugno 2013 - sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e, per i deferiti, U.S. Castrovillari e Bonafine Egidio Franco, l’avvocato Annalisa Roseti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la sussistenza nel caso di specie dell’aggravante della recidiva ex art. 21 C.G.S. nei confronti del signor Bonafine Egidio.
Ha quindi formulato le seguenti richieste. Nei confronti:
-di Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, la sanzione dell’inibizione temporanea per anni due e l’ammenda pari a 1000,00 €;
-della Società U.S. Castrovillari Calcio l’ammenda pari € 2000,00.
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
L’avvocato Roseti, quale legale del signor Bonafine e della società Castrovillari, ha contestato la tesi della Procura Federale in merito alla recidiva contestata, sostenendo, al contrario, che le condotte tenute dal Bonafine (quelle già precedentemente sanzionate con decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n° 154 del 10 maggio 2013 e quelle per cui oggi è procedimento) vadano ricondotte ad un unicum temporale e logico in quanto tutte poste in essere tra l’8 ed il 22 di dicembre 2012.
Avendo, pertanto, già risposto di parte delle condotte a seguito del citato procedimento disciplinare conclusosi con patteggiamento, chiede che - nella determinazione delle “nuove” sanzioni - si tenga conto del vincolo della continuazione.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento.
È necessario pertanto, ai fini della determinazione della sanzione, esaminare la presenza degli elementi necessari all’integrarsi, nel caso di specie, dell’aggravante delle recidiva, contestata dalla Procura Federale.
Il sig. Egidio Franco Bonafine, nella sua qualità di Vice Presidente della U.S. Castrovillari Calcio, al tempo posseduta, nonostante fosse inibito sino al 31 dicembre 2012(cfr. C.U. n. 77 del 6 dicembre 2012), provvedeva, nel mese di dicembre 2012, al tesseramento dei seguenti calciatori:
• Nucera Francesco Antonio, giusta lista di trasferimento dell’8 dicembre 2012;
• La Canna Mario, giusta lista di trasferimento del 21 dicembre 2012;
• Vitiritti Rosario Michele, giusta lista di trasferimento del 22 dicembre 2012.
Ulteriori tesseramenti effettuava lo stesso Bonafine, durante il periodo di inibizione, in favore di altri tre calciatori di differenti società:
• De Luca Cristian per Ia società Città Amantea 1927, come risulta dalla comunicazione del 4 marzo 2013 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D.;
• Demasi Pietro e Santoro Giuseppe per Ia S.S.D. Polistena, come risulta dalle comunicazioni del 4 marzo 2013 del Comitato regionale Calabria della L.N.D..
Per tale ragione lo stesso veniva deferito unitamente alla società Castrovillari, a titolo di responsabilità oggettiva; quindi, a seguito di procedimento disciplinare conclusosi con patteggiamento tra le parti, veniva sanzionato con la pena dell’inibizione temporanea per otto mesi e l’ammenda pari a € 670,00. Anche il Castrovillari patteggiava la pena dell’ammenda pari ad € 1340,00 (C.U. n° 154 del 10 maggio 2013).
Con nota del 13 maggio 2013, la Procura Federale deferiva nuovamente il signor Bonafine per aver continuato nel periodo di inibizione (fino al 31.12.2012) ad operare per tale società, sottoscrivendo, in data 12.12.2012, la lista di trasferimento del calciatore Valentino Cavatorti (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla U.S. Paolana) ed in data 15.12.2012 la lista di trasferimento del calciatore Christian Scarlato (dalla U.S. Castrovillari Calcio alla F.C. Calcio Acri).
Per come risulta per tabulas i comportamenti posti in essere dal Bonafine (quelli contestati con il primo e quelli di cui si dibatte nel secondo, attuale, deferimento) sono racchiusi nel medesimo arco temporale; inoltre, e consequenzialmente, quelli sottoposti al vaglio odierno si sono perfezionati in epoca antecedente alla condanna, o più correttamente alla chiusura del procedimento disciplinare a seguito di patteggiamento nonché prima della data di notifica del secondo deferimento.
Sono stati posti in essere, addirittura, antecedentemente ad alcuni fra quelli per cui è scaturito al primo deferimento. Le operazioni relative ai calciatori La Canna e Vitiritti risalgono infatti rispettivamente al 21 e 22 dicembre 2012 mentre quelle contestate nell’attuale procedimento al 12 (Cavatorti) e 15 dicembre 2012 (Scarlato).
In relazione a quanto sopra esposto e argomentato ritiene questa Commissione che non sussistono gli estremi contemplati in materia di recidiva dall’art. 21 C.G.S..
Appare, al contrario, fondata la tesi argomentata dal Legale dei deferiti che ritiene sussistere l’attenuante riveniente dal vincolo della continuazione in quanto le stesse condotte, per la loro identica natura e per la contestualità con cui sono state poste in essere, possono essere ricondotte ad un medesimo disegno illecito.
L’applicazione dell’attenuante citata determina in maniera decisiva la valutazione in merito alle sanzioni da irrogarsi.
Per tutto quanto sopra, e preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle argomentazioni addotte dalla difesa;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- aI sig. Egidio Franco BONAFINE l’inibizione temporanea per mesi QUATTRO quindi fino al 11 MAGGIO 2014 (già inibito fino - al 11 gennaio 2014) e l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00),
- alla Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO l’ammenda di € 1000,00 (mille/00.)
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Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine."