COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AZZURRA Avverso squalifica al 30.11.2013 calc. ZUCCARO PIERGIORGIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 14 del 2.10.2013 gara AZZURRA – SAN PANCRAZIO del 29.9.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AZZURRA
Avverso squalifica al 30.11.2013 calc. ZUCCARO PIERGIORGIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 14 del 2.10.2013
gara AZZURRA – SAN PANCRAZIO del 29.9.2013
L’A.S.D. AZZURRA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ritenendo la sanzione iniqua rispetto
alla reale modalità dei fatti accaduti, come anche da dichiarazioni testimoniali che allega., come parti integranti del ricorso.
“E’ vero che il calc. ZUCCARO, insieme ad altri compagni, si è diretto verso l’arbitro per dimostrare il proprio disappunto
relativamente al fatto che egli aveva convalidato un gol viziato da evidente fuorigioco e che quindi sarebbe stato da
annullare”, senza interrompere la corsa dell’arbitro e, in fase di discussione, per richiamarne l’attenzione, gli ha messo
una mano sulla spalla, ma nulla di più e ciò quando il direttore di gara era fermo e pronto per annotare la segnatura della
rete. Chiede una congrua riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’art. 35, comma 1.1 stabilisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto uomo
ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento
delle gare”;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
precisato che , mentre egli stava portandosi verso il centro del campo, il calc. ZUCCARO, venendo da dietro, prima gli
appoggiava una mano su una spalla e, successivamente, lo prendeva con forza ad un braccio, interrompendogli il
cammino,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.11.2013 del calc. ZUCCARO
PIERGIORGIO.
Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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