COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO Avverso squalifica al 19.9.2014 calc GHETTI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 19.9.201 gara FRUGESPORT – SANTERNO del 15.9.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO Avverso squalifica al 19.9.2014 calc GHETTI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 19.9.201 gara FRUGESPORT – SANTERNO del 15.9.2013 L’A.S.D. SANTERNO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il calc. GHETTI veniva espulso in quanto, mentre protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara, entrava inavvertitamente in contatto con lo stesso e questo ultimo cadeva a terra. A seguito di questo evento il direttore di gara esibiva al calciatore il cartellino rosso e, dopo un paio di minuti, effettuava il triplice fischio finale, ponendo fine alla partita, adducendo che non vi erano più le condizioni psicofisiche per riprendere il gioco”. “La sanzione appare assolutamente non proporzionata alla realtà dei fatti. Tra l’arbitro ed il calciatore vi è stato un impatto assolutamente accidentale e non volontario, l’evento è assolutamente preterintenzionale”. “Il Ghetti, che ricopre la figura di portiere “dopo aver subito un gol su punizione, a suo dire irregolare, in un stato emotivo di stizza e di particolare stress, correndo e protestando veemente nei confronti del direttore di gara, lo urtava in quanto questo ultimo si era fermato di botto per ammonire il portiere. E’ evidente che si tratti di uno scontro del tutto accidentale e non volontario”. Chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che mentre stava avviandosi verso il centro del campo per la ripresa del gioco, il calc. GHETTI, venendo da dietro, correndo per circa una trentina di metri, gli indirizzava una frase offensiva e, arrivatogli alle spalle, mentre lui era fermo, lo spingeva, violentemente, con entrambe le mani alla schiena e poi anche con il corpo, facendolo cadere e battere pesantemente le ginocchia a terra, procurandogli dolore che lo costringeva a sospendere la gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 19.9.2014 del calc. GHETTI MIRKO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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