COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 10 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 Avverso squalifica al 31.12.2013 all. FOSCHI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 bis del 27.9.2013 gara VIRTUS CESENA – GRANATA del 18.9.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 10 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 Avverso squalifica al 31.12.2013 all. FOSCHI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 bis del 27.9.2013 gara VIRTUS CESENA – GRANATA del 18.9.2013 L’A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l’all. FOSCHI ha solo apostrofato l’arbitro in malo modo per la lievità di un provvedimento assunto a carico di un calciatore della squadra avversaria, senza mai proferire frasi blasfeme ed è stato allontanato dal terreno di gioco. Uscito, si posizionava dietro la propria panchina per dare indicazioni di gioco, ma non istigava i propri giocatori ad offendere l’arbitro. Nel secondo tempo si posizionava in tribuna e si chiede come l’arbitro abbia potuto riconoscere la voce dell’allenatore tra gli urli rivolti contro di lui da entrambe le fazioni. Chiede una riduzione della sanzione, La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che dopo l’allontanamento dal terreno di gioco per reiterate proteste, l’all. FOSCHI gli rivolgeva frasi offensive, pronunciando anche epiteti blasfemi, poi, collocatosi dietro la panchina della propria squadra, al di fuori della recinzione, reiterava le esternazioni. Durante il secondo tempo, dalla tribuna in un punto in cui non vi erano altri spettatori (in tutto circa una ventina), continuava nello stesso comportamento; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall’all. FOSCHI possa, tuttavia, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.11.2013 la squalifica dell’all. FOSCHI RICCARDO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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