COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 23.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA: OZZANESE – CASALECCHIO DEL 19/10/2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 23.10.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA: OZZANESE – CASALECCHIO DEL 19/10/2013
Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto dell’arbitro da cui ha rilevato che al 40° minuto del secondo tempo il Direttore di gara ha dovuto
sospendere la gara poiché, a seguito dell’ espulsione, il nr. 3 (Sig. Vulpe Mihai) della Soc. Casalecchio veniva alle mani
con una persona non iscritta in elenco, riconducibile tuttavia alla Soc. Ozzanese, che era indebitamente presente
all’interno del recinto spogliatoi. A seguito di tale episodio numerosi calciatori di entrambe le squadre lasciavano il terreno
di gioco e si recavano nel luogo sopra descritto e davano così luogo ad una vera e propria rissa con calci e pugni. Il tutto
durava circa dieci minuti, ed ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. In considerazione di quanto in precedenza descritto,
ovvero per tutelare l’incolumità dei tesserati e dell’arbitro, il Direttore di gara decideva di sospendere definitivamente la
gara stessa.
Osserva questo G.S.:
l’art. 64 comma 2 N.O.I.F. dispone che: “L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si
verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli dell’ incolumità propria, o dei calciatori, oppure tali
da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti,
dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha
facoltà di far proseguire la gara pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Dalla ricostruzione dei
fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, nonché dalle circostanze descritte dall’arbitro nel proprio
rapporto di gara e nel supplemento (fonte di prova privilegiata), è evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza
Sportiva, che si sia venuta a configurare una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la perdita
della gara ad entrambe le squadre secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 2) C.G.S.. La rissa, come già altre volte in
passato la giurisprudenza sportiva ha avuto modo di statuire, consiste:” in una generalizzata colluttazione che determina
l’eccitazione degli animi, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di confermarsi, oltre che dallo scopo di difendersi
reciprocamente”. Dagli atti ufficiali emerge in maniera evidente che l’arbitro ha dovuto sospendere la gara poiché, dopo la
sua espulsione, il calciatore Sig. Vulpe Mihai della Soc. del Casalecchio veniva a diverbio con una persona indebitamente
presente all’interno del recinto spogliatoi e riconducibile alla Soc. Ozzanese. A seguito di tale episodio un numero
consistente di calciatori, di entrambe le squadre, dava luogo ad una rissa aggredendosi con insulti e pugni. Tale situazione
durava dieci minuti circa, senza che nessuna delle persone incaricate del servizio di F.P.S. e/o dei dirigenti intervenisse in
maniera fattiva per riportare l’ ordine, ovvero fino all’arrivo dei Carabinieri.
Una volta accertato il verificarsi di una rissa deve ritenersi pienamente legittima l’interruzione anticipata dell’incontro e,
conseguentemente, si deve procedere ad applicare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico
di entrambe le Società.
Ritiene pertanto questo Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali, che la gara sia stata interrotta a seguito di una rissa
generale ove erano coinvolti sia i tesserati della Soc. Ozzanese sia quelli della Soc. Casalecchio.
Giova ricordare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della CAF, una volta accertato il verificarsi di una
rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine. Infatti, se l’interruzione anticipata della
gara non è stata causata da un semplice diverbio fra giocatori e pubblico, ma da una vera e propria rissa, la
responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi semplicemente partecipato e non solo nell’ averla provocata
(Com.Uff. nr. 5/C del 24/08/1989 – Appello Pol. Ginestra - Com. Uff. nr. 18/C del 03/02/1982 – Appello Pol. Riolese –
Com. Uff. nr. 27 del 19/5/1994 Appello A.C. Nuova Legnano D - crf C.U. nr. 39/C del 04/04/2005 app. Soc. G.S. Pianella ). P.Q.M. Delibera:
di infliggere ad entrambe le squadre la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti e a carico delle società.