COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 3 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 12 del 18.9.2013 gara S.MAURO IN VALLE – DISMANO UNITED del 15.9.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 23.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
3 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
Avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 12 del 18.9.2013
gara S.MAURO IN VALLE – DISMANO UNITED del 15.9.2013
L’A.S.D. SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando
che a tutto il 21.9.2013 “non risulta essere ancora stata notificata dalla società Dismano United copia del ricorso
effettuato”. Richiamandosi all’art. 46, comma 1 del C.G.S., sostiene che “se la società ricorrente Dismano UTD ha
omesso la notifica della copia del ricorso alla società San Mauro in Valle e/o il ricorso inviato all’ufficio del Giudice Sportivo
mancava della copia dell’attestazione dell’invio alla controparte San Mauro in Valle, il ricorso effettuato dalla società
Dismano United è da considerarsi inammissibile perché non proposto nelle forme previste dal C.G.S. Risulta così
evidente che se la scrivente non ha possibilità di visionare il ricorso, è impossibile fare controdeduzioni ed eventualmente
verificare se chi ha firmato il ricorso fosse legittimamente autorizzato a farlo in termini di ruolo e/o deleghe”. Chiede la
revoca della delibera del G.S. di Forlì e l’omologazione del risultato acquisito sul campo e la correzione della relativa
classifica.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato l’adempimento da parte dell’U.S.D. Dismano United della prescrizione di cui all’art. 46,
comma 1, del C.G.S., mediante l’acquisizione agli atti dell’originale della ricevuta della raccomandata spedita alla
ricorrente dall’A.S.D. Dismano United in data 16.9.2013, contestualmente all’invio del reclamo al Giudice Sportivo (
documento che il Giudice di primo grado avrebbe ben potuto richiedere all’U.S.D. Dismano United, risultando il reclamo
indirizzato anche all’A.S.D. San Mauro in Valle) -
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.S.D. SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI, confermando la decisione
assunta in primo grado della “sanzione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.S.D. SAN
MAURO IN VALLE ed in favore della società DISMANO UNITED con il punteggio di 0 – 3”.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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