COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI CAMILLO MANUEL PER QUATTRO TURNI, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / ALANNO, DISPUTATA IL 29.9.13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 15 del 3.10.13 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 del 24/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI CAMILLO MANUEL PER QUATTRO TURNI, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / ALANNO, DISPUTATA IL 29.9.13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 15 del 3.10.13 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Goriano Sicoli ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il calciatore, assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a seguito di un calcio di rigore assegnato a favore della squadra avversaria.
L’appellante ha dedotto un possibile fraintendimento da parte del direttore di gara, il quale avrebbe ritenuto, a torto, di essere stato destinatario di invettive indirizzate, in realtà, al compagno di squadra responsabile dell’intervento falloso sanzionato con la massima punizione ed ha chiesto, pertanto, una riduzione della sanzione.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
L’arbitro della gara, nel proprio rapporto, ha riportato dettagliatamente le frasi rivoltegli dal calciatore, che non avrebbero potuto certo essere destinate ad ipotetici compagni di squadra i quali, notoriamente, non sono dotati di fischietto, dal che consegue l’integrale conferma dell’impugnata decisione.
La sanzione inflitta deve ritenersi congrua visto che, nel rapporto arbitrale, vengono riferiti comportamenti di una certa gravità da parte del Di Camillo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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