COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALENA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 150,00; INIBIZIONE AI DIRIGENTI CORVINO ACHILLE E PATERRA GIUSEPPE FINO AL 23.10.13; INIBIZIONE AL MEDICO SOCIALE MUSCENTE ANTONIO FINO AL 30.10.13; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE COMO MARIANO FINO AL 23.10.13) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA / SANT’ANNA, DISPUTATA IL 29.9.13 PER IL CAMPIONATO DI II CATERGORIA, GIRONE “F”. (C.U. N° 15 del 3.10.13 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALENA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 150,00; INIBIZIONE AI DIRIGENTI CORVINO ACHILLE E PATERRA GIUSEPPE FINO AL 23.10.13; INIBIZIONE AL MEDICO SOCIALE MUSCENTE ANTONIO FINO AL 30.10.13; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE COMO MARIANO FINO AL 23.10.13) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA / SANT’ANNA, DISPUTATA IL 29.9.13 PER IL CAMPIONATO DI II CATERGORIA, GIRONE “F”. (C.U. N° 15 del 3.10.13 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Palena ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, poiché immotivati quanto alle inibizioni e alla squalifica, di cui ha chiesto l’annullamento ed esorbitante quanto all’ammenda, della quale ha chiesto la riduzione, tenuto conto che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata alcuna rissa, bensì semplici diverbi, sebbene con toni animati. Preliminarmente questa Commissione deve dichiarare l’inammissibilità del gravame ai sensi del’art. 45, comma III, lett. b) C.G.S., secondo cui non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione al Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi, tra l’altro, i provvedimenti di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese, come accaduto nel caso di specie. Quanto all’ammenda, deve rilevarsi che l’arbitro della gara, in sede di rapporto, ha precisato essersi verificata una rissa furibonda a fine gara con aggressione fisica da parte di tesserati non identificati della società appellante ad un calciatore avversario a causa di una sua presunta simulazione in campo. Ne segue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso del Comitato, con conseguente inevitabile rigetto del gravame. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo l’addebito della tassa versata nella minore misura di € 78,00, nonché l’integrazione di ulteriori € 52,00.
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