COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. USAC CORROPOLI AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE DOMENICO PANTOLI FINO AL 6.11.13; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CICCHETTI CRISTIAN MARCO FINO AL 30.11.13; SQUALIFICA AI CALCIATORI ROSATI PIERPAOLO E VENTRESCA ANTONIO PER TRE GIORNATE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA NOVA / USAC CORROPOLI, DISPUTATA IL 5.10.13 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N°16 del 10.10.13 – C.R.A)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. USAC CORROPOLI AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE DOMENICO PANTOLI FINO AL 6.11.13; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CICCHETTI CRISTIAN MARCO FINO AL 30.11.13; SQUALIFICA AI CALCIATORI ROSATI PIERPAOLO E VENTRESCA ANTONIO PER TRE GIORNATE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA NOVA / USAC CORROPOLI, DISPUTATA IL 5.10.13 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N°16 del 10.10.13 – C.R.A) Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Usac Corropoli ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Euro 200,00 USAC CORROPOLI: Per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dei giocatori avversari, per tutta la durata della gara; PANTOLI DOMENICO: perché a fine partita assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a seguito di espulsioni di calciatori della sua squadra; CICCHETTI CRISTIAN MARCO: Già precedentemente inibito fino al 9/10/2013, a fine gara, entrando nello spogliatoio dell’arbitro, assumeva verso lo stesso un comportamento offensivo e minaccioso; ROSATI PIERPAOLO: Espulso per somma di ammonizioni, nell’allontanarsi dal campo rivolgeva parole offensive all’arbitro; VENTRESCA ANTONIO: Espulso per somma di ammonizioni, nell’allontanarsi dal campo rivolgeva parole offensive all’arbitro”. Ha dedotto la società appellante e ribadito in sede di audizione, quanto all’ammenda, l’iniquità della sanzione tenuto conto, da un lato, dell’impossibilità per il direttore di gara di accertare l’appartenenza dei tifosi “intemperanti” alla società Usac Corropoli e, dall’altro, in ogni caso della mancanza di responsabilità in capo alla società medesima, per eventuali condotte poste in essere da soggetti terzi non tesserati in un campo in trasferta; quanto alla squalifica all’allenatore, l’impossibilità di identificazione del Cicchetti da parte dell’arbitro, in quanto sconosciuto al medesimo che, per la prima volta, si trovava ad arbitrare una partita della società Corropoli e comunque, la mancanza di responsabilità del proprio tesserato per i fatti contestati, fatto salvo che per l’ingresso negli spogliatoi comunque interdetto ad un soggetto inibito, per essersi limitato ad una amichevole chiacchierata con un dirigente della società Alba Nova; quanto, infine, alla squalifica dei calciatori Rosati e Ventresca la correttezza del comportamento degli stessi che, all’uscita dal terreno di gioco dopo le comminate espulsioni, non avrebbero rivolto alcuna parola offensiva al direttore di gara. Preliminarmente questa Commissione deve dichiarare l’inammissibilità del gravame, come pure riconosciuto dalla stessa società appellante, in relazione alla posizione del dirigente Pantoli Domenico, ai sensi del’art. 45, comma III, lett. b) C.G.S., in quanto l’inibizione è inferiore ad un mese, il che comporta la preclusione dell’esame nel merito dell’appello in parte qua. Quanto all’ammenda, deve rilevarsi che l’arbitro della gara, in sede di rapporto, ha precisato essersi verificata una rissa furibonda a fine partita, con aggressione fisica da parte di tesserati non identificati della società appellante ad un calciatore avversario a causa di una sua presunta simulazione in campo. Quanto alla posizione dell’allenatore Cicchetti, dal supplemento di rapporto si evince in modo certo e inequivocabile l’identificazione del medesimo da parte del direttore di gara – sia per propria conoscenza personale, sia per il fatto che tutti i tesserati della società odierna ricorrente gli si rivolgevano con l’appellativo di “Mister” – come colui che, sebbene già precedentemente squalificato e, pertanto, senza averne titolo, non solo si introduceva nei locali degli spogliatoi ma, addirittura, faceva ingresso nello spogliatoio dell’arbitro rivolgendogli offese e minacce. Anche in relazione alle squalifiche dei calciatori, deve rilevarsi la precisione del supplemento di rapporto, nel quale vengono indicati tra virgolette gli epiteti rivolti all’arbitro, non sembrando incongruo, a parere della Commissione, l’uso di espressioni perfettamente identiche, tenuto conto del comune frasario di cui domenicalmente i calciatori fanno ampio sfoggio in campo. Ne segue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, con conseguente inevitabile rigetto del gravame. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it