COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo; Società U.S.PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo; Società U.S.PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico. IL DEFERIMENTO Con nota 7665/662pf12-13/GT/dl del 23 maggio 2013, il Vice Procuratore Federale, Letti i sotto elencati provvedimenti: a) n. 121/12, emesso nella seduta del 23.06.2012, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 6, Stagione Sportiva 2011/2012, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore Corrado Massimiliano, si affermava l'obbligo della Soc. US Praia di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 13.673,80; b) n. 124/12, emesso nella seduta del 27.10.2012, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1, Stagione Sportiva 2012/2013, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore Perrone Conversindo, si affermava l'obbligo della Soc. US Praia di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 9.640,00; Rilevato che il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 6.07.2012, notificava all'allenatore Corrado Massimiliano ed alla Soc. US Praia la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al CR Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, nelle modalità e con le tutele e sanzioni previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS; Rilevato che il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 9.11.2012, notificava all'allenatore Perrone Conversindo ed alla Soc. US Praia la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al CR Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, nelle modalità e con le tutele e sanzioni previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS; Rilevato che con raccomandata del 20.11.2012, il Presidente del CR Calabria invitava la Soc. US Praia a effettuare il pagamento in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, ribadendo di rispettare il termine di trenta giorni dalla data di notifica dei provvedimenti, in conformità dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, in caso contrario si sarebbe provveduto al deferimento della stessa Società agli Organi della Giustizia Sportiva; Rilevato che il Presidente del CR Calabria, con nota del 29.01.2013, trasmetteva alla Procura Federale FGC, per quanto di competenza, gli atti dei relativi procedimenti, significando che la Soc. US Praia non aveva ottemperato, nel termine di trenta giorni, previsto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, al pagamento delle somme deliberata dal Collegio Arbitrale LND in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo; Rilevato che le inadempienze di cui sopra integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla Soc. US Praia per avere disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti deliberativi stessi; Ritenuto che il mancato rispetto, da parte della Soc. US Praia, dell'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile al legale rappresentante della stessa Società, sig. Spolitu Gino Domenico, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società stessa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.; Visto l'art. 32, comma 4 C.G.S.; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1) Spolitu Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia 1951 Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo; 2) la Società US Praia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: al sig. SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, anni uno di inibizione; a carico della Soc. US Praia un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto. Tuttavia, pur riconosciuta la responsabilità degli incolpati, in merito alla posizione della Società US Praia, la Commissione deve dichiarare il non luogo a procedere in quanto società inattiva, come da C.U. n.11 del 6/8/2013. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga al sig. Sig. SPOLITU Gino Domenico, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, l'inibizione di UN ANNO e quindi fino al 23 OTTOBRE 2014. Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società US Praia, in quanto inattiva.
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