COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l’allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore, come meglio specificato nella parte motiva; Società U.S. PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l'allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore, come meglio specificato nella parte motiva; Società U.S. PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico. IL DEFERIMENTO Con nota 7666/368pf12-13/GT/dl del 23 maggio 2013, il Vice Procuratore Federale, Letto il provvedimento n. 122/12 emesso nella seduta del 27.10.2012, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n.1 della Stagione Sportiva 2012/2013, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento parziale del ricorso proposto dall'allenatore Gentile Gianpaolo, veniva riconosciuto l'obbligo, per la società US Praia, di corrispondere, in favore del Gentile, la complessiva somma di € 8.100,00; ed inoltre, si disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, in quanto veniva rilevato che le parti avevano previsto nell'accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalle normativa di settore; Rilevato che la Società U.S. Praia e l'allenatore Gentile Gianpaolo hanno effettivamente sottoscritto un accordo economico dal quale risulta espressamente che il premio di tesseramento era stato pattuito in € 10.000,00 e non in € 9.500,00; più € 500,00 per rimborso spese; così come confermato dall'allenatore Gentile Gianpaolo davanti al Collegio Arbitrale, dove lo stesso ha precisato che il rimborso spese è specificatamente previsto al capoverso 2b) del punto 2 dell'accordo economico in argomento; Ritenuto che la condotta di cui sopra integra gli estremi della violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, ascrivibile alla Soc. US Praia nella persona del Presidente, nonché legale rappresentante, sig. Spolitu Gino Domenico ed all'allenatore Gentile Gianpaolo (per il quale ultimo si procede con separato atto di deferimento davanti la competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico), per avere previsto un accordo economico con un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore; Visto l'art. 32, comma 4 C.G.S.; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria; Il sig. Spolitu Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l'allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore. 2) la Società US Praia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: al sig. SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, anni due di inibizione; a carico della Soc. US Praia due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 e l’ammenda di € 5.000,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto. Tuttavia, pur riconosciuta la responsabilità degli incolpati,in merito alla posizione della Società US Praia, la Commissione deve dichiarare il non luogo a procedere in quanto società inattiva, come da C.U. n.11 del 6/8/2013. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga al sig. Sig. SPOLITU Gino Domenico, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, l'inibizione di DUE ANNI e quindi fino al 23 OTTOBRE 2016 (già inibito fino al 23 ottobre 2014). Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società US Praia, in quanto inattiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it