COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di : sig. CARNOVALE Michele, tesserato per l’U.S. Santa Caterina, e della Soc. U.S. SANTA CATERINA; per rispondere rispettivamente: – il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi i e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno; – la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di : sig. CARNOVALE Michele, tesserato per l'U.S. Santa Caterina, e della Soc. U.S. SANTA CATERINA; per rispondere rispettivamente: - il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi i e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno; - la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DEFERIMENTO Con nota 8100/1067pf11-11/GT/dl del 7 giugno 2013, il Vice Procuratore Federale, Letti gli atti del procedimento n. 1067 pf 11 - 12; Premesso che, con nota del 26.03.2012, il Presidente del Comitato Regionale Calabria faceva pervenire alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia della querela presentata dal sig. Carnovale Michele, calciatore della Società U.S. Santa Caterina, nella stagione sportiva 2011 -2012, nei confronti di tre calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco; Considerato che l'atto giudiziario consiste nella querela presentata davanti la Questura di Catanzaro nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno, sporta dal sig. Carnovale Michele, calciatore dell'U.S. Santa Caterina; Rilevato che, dall'esame della documentazione pervenuta e dalle dichiarazioni rilasciate dal tesserato escusso, Carnovale Michele, al Collaboratore della Procura federale, è emerso che il predetto Carnovale Michele, ha sporto denuncia - querela nei confronti dei sigg.ri Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per lesioni ed altro, subite in occasione della gara Società Serrese e U.S. Santa Caterina del 14.03.2012, in assenza di richiesta di autorizzazione da parte del Consiglio Federale a poter adire l'autorità giudiziaria e, pertanto, in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto federale, adducendo di non essere a conoscenza della citata clausola; Ritenuto, pertanto, che, nel comportamento tenuto dal suddetto tesserato debbano ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare vista la violazione, documentalmente provata e riconosciuta, del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1 del CGS, con riferimento all'art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia previsto dalla normativa sopra indicata; Ritenuto, altresì, che la Società U.S. Santa Caterina, debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, per l'operato del proprio tesserato; Visto l'art. 32, comma 4 C.G.S.; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria; 1) Il sig. Carnovale Michele, tesserato per l'U.S. Santa Caterina; 2) la Soc. U.S. Santa Caterina; per rispondere rispettivamente: - il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno; - la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, e il Signor Carnovale Michele. Nessuno è comparso per la Società U.S. Santa Caterina. Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: al sig. Carnovale Michele, all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. Santa Caterina, mesi quattro di squalifica; alla Soc. U.S. Santa Caterina l’ammenda di € 500,00 e tre punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014. Il signor Carnovale Michele conclude per il proprio proscioglimento. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto. Tuttavia, pur riconosciuta la responsabilità degli incolpati,in merito alla posizione della Società US Santa Caterina, la Commissione deve dichiarare il non luogo a procedere in quanto società inattiva, come da C.U. n.12 del 3/8/2012. La pena da irrogarsi al signor Carnovale Michele deve essere rapportata alla particolarità dei fatti contestati in relazione alle conseguente lesive subite dal calciatore il quale ha dichiarato, in sede di audizione, di non essere a conoscenza della cosiddetta clausola compromissoria anche in relazione alle lesioni gravi subite. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga al sig. Sig. CARNOVALE Michele la pena della squalifica di MESI DUE e quindi fino al 23 dicembre 2013. Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società U.S. Santa Caterina, in quanto inattiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it