COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al 3/1/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al 3/1/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA La società Casabona chiede l'annullamento delle sanzioni di cui in epigrafe, o la riduzione in misura che si riterrà di giustizia, contestando l'ammenda alla società per carente motivazione, e valutandola comunque eccessiva, per il dirigente Testa Salvatore e per l'allenatore Ioppoli Vincenzo, lo scambio di persona, pur non mettendo in dubbio che le circostanze di fatto si siano verificate; mentre per il dirigente Cimieri Salvatore, incolpato per avere pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro a fine gara, accusa l'impossibilità del fatto in quanto lo stesso soffrirebbe di “sordomutismo parziale”. Preliminarmente si rileva che la sanzione ai danni di Cimieri Salvatore non è impugnabile ai sensi dell’art.45, comma 3, CGS, poiché inferiore ad un mese. Dagli elementi acquisiti, non emergono circostanze tali da far dubitare che l’arbitro sia incorso nell’errore di persona, tenuto anche conto che il suo referto costituisce prova privilegiata e che appare improbabile che l’errore sia stato commesso con riferimento a ben tre tesserati. Quanto alle sanzioni, esse devono essere congruamente ridimensionate, non rinvenendosi nel comportamento di Testa Salvatore alcuna attitudine minacciosa e nel comportamento di Ioppoli Vincenzo alcuna frase offensiva, dovendosi il comportamento di quest’ultimo inquadrarsi in un atteggiamento minaccioso. La sanzione dell’ammenda appare congrua rispetto alla violazione contestata ai dirigenti e al comportamento del pubblico descritto nel referto. P.Q.M. Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso l’inibizione del dirigente Cimieri Salvatore; riduce l’inibizione ai danni del sig.TESTA Salvatore fino al 20.12.2013; Riduce l’inibizione ai danni dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo, fino al 3.11.2013; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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