COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 110. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CUSANO ANDREA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMI 2 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 110. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CUSANO ANDREA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMI 2 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 2 aprile 2012, prot. 6911/732, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 30 settembre 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 3.10.2013, con la quale era stato disposto il rinvio della decisione, per l’audizione delle parti. Alla riunione del 14 ottobre 2013 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Cusano Angelo ed il presidente della società Pol. Morcone, avv. Federico Forgione, nonché difensore legale. Il rappresentante della Procura Federale ha preliminarmente chiesto breve rinvio per una più accurata visione degli atti, in vista della richiesta di applicazione, da parte dei deferiti, dell’art. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva. La C.D.T., a sua volta, preso atto della richiesta della Procura Federale, ritenendo di dover esaminare la vicenda in esame, nei confronti degli interessati, rinvia il procedimento a nuova udienza da fissarsi successivamente. P.Q.M. DISPONE il rinvio della seduta a data da destinarsi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it