• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 112. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABETE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAURILIUS VESUVIO): ART. 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SIG.RA
FRATELLANZA AMALIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.P.D.
PORTICI 1906): ART. 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, DELLE
N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAURILIUS VESUVIO: ART. 4, COMMA 1, DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 112. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABETE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAURILIUS VESUVIO): ART. 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SIG.RA
FRATELLANZA AMALIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.P.D.
PORTICI 1906): ART. 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, DELLE
N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAURILIUS VESUVIO: ART. 4, COMMA 1, DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 15 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 1 giugno 2012, prot.
8749/1633, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa
indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 14 ottobre 2013 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto
Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Abete Antonio,
assistito dal difensore legale. Il rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto
dell’assenza della deferita, sig.ra Amalia Fratellanza, benché ritualmente convocata (con la relativa raccomandata postale risultata regolarmente notificata). Questa C.D.T., preliminarmente, dà atto alla Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, della dichiarazione resa dal deferito, sig. Abete Antonio, nella quale riferisce che all’epoca dei fatti di cui al deferimento egli stesso era presidente della società Maurilius Vesuvio e che successivamente, a far data da circa due anni, si è proceduto alla fusione con la società Mariglianese Calcio, acquisendo, conseguenzialmente, la denominazione sociale di Mariglianese Calcio. La C.D.T., a sua volta, preso atto del parere favorevole della Procura Federale, ritenendo di dover esaminare la vicenda in esame, nei confronti dell’interessato e della nuova compagine societaria subentrata, rimette gli atti ai competenti Uffici del C.R. Campania, per l’accertamento in ordine agli atti di subentro della società Mariglianese Calcio.
DISPONE
il rinvio della decisione, in attesa della documentazione che sarà formalizzata, in ordine ai
predetti atti di subentro societario, dai competenti Uffici del C.R. Campania.
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Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 112. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABETE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI
FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAURILIUS VESUVIO): ART. 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SIG.RA
FRATELLANZA AMALIA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.P.D.
PORTICI 1906): ART. 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, DELLE
N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAURILIUS VESUVIO: ART. 4, COMMA 1, DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"