• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 114. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART.
1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6,
ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4,
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 114. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART.
1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6,
ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4,
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8 agosto 2012, prot.
827/1569, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate;
tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 21 ottobre 2013 sono presenti la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché i deferiti rappresentati e difesi, con delega in atti, dall’assistente legale. Preliminarmente, questa C.D.T. dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, della richiesta di rinvio per la trattazione, affinché possano munirsi della dichiarazione di responsabilità, da parte dei deferiti, per l’applicazione dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della richiesta, acconsente al rinvio. Questa Commissione, a sua volta, nel condividere il parere favorevole della Procura Federale, giudica, al fine di consentire ai deferiti di presenziare al dibattito, di rinviare la trattazione del procedimento in esame alla riunione del 2 dicembre 2013, alle ore 16.00 (a seguire). Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza, ai deferiti, per cui DISPONE
il rinvio alla seduta del 2.12.2013, alle ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in
ordine al deferimento in epigrafe, previa formale comunicazione alle parti.
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Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 114. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART.
1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6,
ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4,
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"